Domicilio digitale da comunicare entro il 1° ottobre 2020


  • Sanzioni, dopo la diffida, per gli inadempienti

    Entro il prossimo 1° ottobre 2020 tutte le imprese e i professionisti iscritti ad Albi o elenchi sono tenuti a comunicare, se non lo hanno già fatto, il proprio domicilio digitale.

    Il “domicilio digitale” è un recapito legato ad un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) o un servizio di recapito certificato qualificato, da dichiarare alla Pubblica Amministrazione

    L’articolo 37 del dl 76/2020, convertito nella legge 120/2020, ha previsto specifiche sanzioni pecuniarie per le società che non provvederanno alla comunicazione del domicilio digitale, con assegnazione d’ufficio da parte del Conservatore del Registro Imprese del domicilio stesso.

    I professionisti che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale riceveranno una diffida ad adempiere da parte del proprio Ordine o Collegio.

    L’articolo 16 del dl 185/2008 aveva previsto l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata per imprese costituite in forma societaria, amministrazioni pubbliche e professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato. Successivamente, l’articolo 5 del dl 179/2012 aveva esteso l’obbligo anche alle imprese individuali che si iscrivono al Registro Imprese o all’Albo delle imprese artigiane.

    Molte imprese non hanno mai adempiuto all’obbligo di comunicazione al Registro Imprese dell’indirizzo pec ovvero sono in possesso di indirizzi non più attivi: il nuovo termine introdotto dall’articolo 37 del dl 76/2020 introduce anche un regime sanzionatorio per l’inosservanza degli obblighi, sostituendo il termine “pec” con quello di “domicilio digitale” di modo da coordinare la terminologia a quella del Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. 82/2005).

    Le imprese costituite in forma societaria che non provvederanno ad indicare il proprio domicilio digitale incorreranno nella sanzione amministrativa da 206 euro a 2.064 euro (misura doppia di quella stabilita dall’articolo 2630 del codice civile), con assegnazione d’ufficio di un nuovo domicilio digitale. Le imprese individuali che non provvederanno ad indicare il proprio domicilio digitale incorreranno nella sanzione amministrativa da 30 euro a 1.548 euro (misura tripla di quella stabilita dall’articolo 2194 del codice civile).

    L’ufficio del Registro Imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegnerà d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell’imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle C.C.I.I.A.

    Prima di procedere a qualsiasi comunicazione o variazione, le Camere di Commercio hanno invitato le imprese a:

    • verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale;
    • controllare la corretta iscrizione del domicilio digitale al Registro Imprese;
    • in mancanza di un domicilio digitale attivo, richiederlo a un gestore autorizzato e comunicarlo al Registro Imprese.

    Per verificare l’avvenuta iscrizione del domicilio digitale al Registro Imprese è possibile consultare una visura aggiornata oppure ricercare l’impresa al link www.registroimprese.it digitando il nome dell’impresa e la provincia di appartenenza.

    Mentre per le imprese è stato fissato il termine del 1° ottobre 2020 per comunicare il domicilio digitale, per i professionisti obbligati a dotarsi di un domicilio digitale non è stato previsto alcun termine normativo entro cui provvedere, ma solo l’applicazione di sanzioni disciplinari in caso di inadempienza.

    I professionisti che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale riceveranno una diffida ad adempiere entro 30 giorni da parte del proprio Ordine o Collegio di appartenenza, che ha a sua volta l’obbligo di trasmettere i dati al Registro Ini-pec. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza comminerà la sanzione della sospensione dal relativo Albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

    Infine, si precisa che l’articolo 37 del dl 76/2020 detta specifici obblighi soltanto con riferimento ai professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato: pertanto, i professionisti non iscritti ad alcun Albo non sono tenuti ad alcun adempimento. Fabrizio Giovanni Poggiani – ITALIA OGGI  (riproduzione riservata)


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