Credito d'imposta per rafforzamento patrimoniale con confronto ricavi


  • Si tiene conto anche dei dati della conferente

    Nell’ambito di una operazione di conferimento di ditta individuale in società a responsabilità limitata, al fine dell’ottenimento del credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese, è necessario confrontare i ricavi dei due soggetti nei mesi di marzo e aprile 2020 (società conferitaria), con quelli realizzati nei medesimi mesi del 2019 (impresa conferita).

    Con l'art. 26 del dl 34/20201, nell’ambito delle disposizioni connesse all'emergenza COVID-19, il legislatore ha introdotto due misure, di carattere temporaneo, volte ad incentivare la capitalizzazione delle società realizzata, attraverso l’apporto di capitale di rischio privato.

    La prima, disposta a favore delle società che deliberano e realizzano, entro la fine del 2020, ovvero, limitatamente all'accesso alle misure previste dai commi 8 e 12, entro il 30/06/2021, grazie alla modifica introdotta dal comma 263, dell’art. 1 della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato destinato al rafforzamento patrimoniale e l’altra in favore dei vecchi o nuovi soci che lo realizzano; per l'accesso alla misura prevista dal comma 12, l'aumento di capitale non deve risultare inferiore a 250 mila euro.

    La chiara finalità, della combinata misura, consiste nel sostegno ad alcune tipologie di società che, a causa della pandemia, hanno subito diminuzioni dei ricavi, da gestione caratteristica, in misura non inferiore al 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

    Quest'ultimo requisito, che evidenzia la natura emergenziale della disposizione, esclude dal novero dei potenziali destinatari delle misure quelle imprese che non abbiano subito una contrazione rilevante del fatturato di periodo, relativo ai mesi di marzo e aprile 2020, escludendo la rilevanza di diminuzioni dei ricavi verificatesi successivamente nel corso dell'esercizio 2020; si aggiunge, inoltre, che i ricavi del 2019 non devono risultare superiori a cinque milioni di euro.

    Con la recente risposta (n. 117), l’Agenzia delle entrate interviene in risposta ad una società a responsabilità limitata che comunica di voler aderire alla detta agevolazione ma chiede chiarimenti in relazione al fatto che la detta società è stata costituita a seguito di un conferimento di una azienda individuale nel 2020 e che ha intenzione di deliberare ed eseguire un aumento di capitale entro il 31/12/2020 fino ad un massimo di due milioni; la stessa società ritiene che il credito d’imposta, stabilito nella misura del 20% di quanto versato, sia attribuibile ai soci conferenti, sulla base delle indicazioni già fornite dalla stessa agenzia (circ. 15/E/2020), in merito alla fruizione del fondo perduto, di cui al precedente art. 25.

    L’Agenzia delle entrate ricorda le condizioni indicate dall’art. 26 del dl 34/2020 e che sono stati già indicati criteri e modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d’imposta con decreto 10/08/2020 del ministero dell’economia, evidenziando che la ratio legis che ha ispirato tali disposizioni induce a sostenere che, anche con riferimento al detto credito d’imposta, occorra considerare i valori riferibili all’azienda oggetto di trasferimento, sia con riferimento alla soglia massima dei ricavi, sia per quanto concerne il calcolo della contrazione dei ricavi, di cui alla lett. b), comma 1 dell’art. 26.

    Di conseguenza, conclude l’agenzia, per valutare l’accesso al credito, l’istante deve considerare i ricavi, di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del dpr 917/1986 realizzati dalla ditta individuale nel 2019, ai fini della soglia di accesso richiesta dalla lettera a), comma 1 dell’art. 26 in commento, confrontando i dati riferibili ai due periodi di riferimento (marzo e aprile 2020 rispetto al 2019), tenendo conto dei ricavi relativi alla ditta individuale trasferita, al fine di determinare la percentuale di riduzione richiesta dalla lett. b) del comma 1 del medesimo articolo. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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