Dalla semplice lettura delle recenti e specifiche disposizioni, introdotte con il Codice del Terzo Settore, si ritiene possibile ottenere il contributo destinato all’acquisto di ambulanze, anche per quelle usate, da parte delle organizzazioni di volontariato (OdV). Pur sussistendo inevitabili criticità, in particolare quando il cedente applica il regime del “margine globale”, il detto contributo deve essere comunque riconosciuto nella misura corrispondente all’aliquota Iva potenzialmente applicabile, anche in presenza di margine negativo.
E’ noto che il comma 2 dell’art. 76 (“Contributo per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali”) del d.lgs. 117/2017, dispone letteralmente che “per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto al comma 1, le organizzazioni di volontariato possono conseguire il predetto contributo nella misura corrispondente all'aliquota Iva del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”
Sul tema, siamo in completa assenza di documenti di prassi e di giurisprudenza, anche per la recente emanazione delle disposizioni, con la sola eccezione della risposta a un interpello (risposta del 9/11/2018 n. 63), con la quale l'Agenzia delle entrate ha esclusivamente chiarito che il credito d'imposta derivante dal contributo per l'acquisto di mezzi destinati a attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, di cui al citato comma 2 dell’art. 76, non concorre alla formazione del limite di 700 mila euro per ciascun anno solare relativo alle compensazioni nel modello di delega “F24”; detto limite è previsto dal comma 1, dall'art. 34 della legge 388/2000 per garantire il rispetto dei vincoli di bilancio.
La norma conferma, di fatto, una delle forme di sostegno statale per l’acquisto di beni utilizzabili dagli Enti del Terzo Settore (ETS) e proviene dalla legislazione in materia di organizzazioni di volontariato (OdV), esattamente dal comma 2, dall’art. 8 della legge n. 266/1991.
Con il citato art. 76 del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017), la materia è stata innovata ulteriormente e, se prima le destinatarie erano le organizzazioni di volontariato (OdV) e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), con l’intervento di cui all’art. 76 del CTS l’ambito di applicazione è stato ristretto alle sole organizzazioni di volontariato (OdV) e alle fondazioni, queste ultime interessate solo dai beni successivamente donati alle strutture sanitarie, stante l’abrogazione della disciplina delle ONLUS di cui al d.lgs. 460/1997.
Nessun problema sorge, quindi, se si tratta di autoveicolo (ambulanza) nuovo acquistato da una organizzazione di volontariato (OdV), in sede cessione ed emissione della fattura gravata da Iva nell’aliquota ordinaria (22%) poiché lo sconto previsto (in alternativa al contributo) di cui al citato comma 2, dell’art. 76 del d.lgs. 117/2017 è, senza alcun dubbio, determinabile; Iva esposta in fattura, deduzione paritaria nel documento e pagamento dell’ammontare detto a cura dell’organizzazione.
Il problema, invece, emerge nel momento in cui il veicolo (ambulanza) non è nuovo, ma usato (fattispecie non esclusa dalle disposizioni relative al contributo), e soprattutto, quando lo stesso è stato acquistato da soggetti che non hanno detratto l’Iva e, quindi, ha rivenduto successivamente il mezzo con il cosiddetto regime del margine, di cui all’art. 36 del D.L. 41/1995; con il “margine globale” (comma 6), applicabile, la liquidazione dell’Iva avviene confrontando gli acquisti complessivi con i corrispettivi complessivi registrati in ciascuno periodo e l'imposta è determinata mediante "scorporo" dal margine complessivo, se positivo mentre la fattura, che il soggetto che opera nel regime del margine deve emettere, non evidenzia l'Iva incorporata nel margine stesso, se positivo.
In attesa dei necessari chiarimenti, si ritiene che il contributo sia sicuramente e senza alcun dubbio fruibile in presenza di cessione di ambulanze nuove ma, in relazione al combinato disposto delle disposizioni richiamate (art. 76 del d.lgs. 117/2017 e D.L. 41/1995), si ritiene allo stesso modo che anche ai veicoli usati e ricondizionati, sebbene risulti applicato il “regime del margine globale”, il contributo spetti e possa essere determinato come importo “figurativo” dell’aliquota applicabile al valore di cessione. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
Pistoia
Condividi sui Social Network