Ultimo atto per completare definitivamente la riforma del Terzo Settore. Tutto pronto per l’invio della richiesta alla Commissione UE, necessaria per l’applicazione completa del Codice del Terzo settore. Prevista, nelle recenti modifiche, anche la sospensione, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 15 settembre di ogni anno, del termine di centottanta giorni utile, agli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), per richiedere ulteriori documenti e per verificare la sussistenza dei requisiti per la relativa iscrizione. Con l’approvazione di alcuni emendamenti all’art. 26 del D.L. 73/2022 (decreto Semplificazioni), in particolare, si interviene sul D.lgs. 117/2017 (“Codice del Terzo Settore” – C.T.S.) e sul D.lgs. 112/2017 (“Impresa sociale”) inserendo alcune modifiche necessarie per definire complessivamente la riforma degli enti del Terzo settore (ETS) e dell’impresa sociale e che permettono di inoltrare la necessaria richiesta di via libera dall’UE. Soltanto ora è possibile procedere, infatti, con l’inoltro della notifica alla Commissione UE, necessaria per la definitiva e completa entrata in vigore della riforma, attuata nel 2017 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali – comunicato stampa del 27/07/2017). Si evidenzia che le disposizioni di natura tributaria si rendono applicabili dal periodo d'imposta successivo a quello in cui, oltre all'operatività del RUNTS, già acclarata nel mese di novembre 2021, verrà rilasciata l'autorizzazione della Commissione UE, rispetto ad alcune misure regolate dal C.T.S., di cui al comma 2 dell’art. 104 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – C.T.S.). Dal 1° gennaio 2018, in deroga a questo principio di carattere generale e fino al citato periodo di entrata in vigore delle disposizioni fiscali, alle Organizzazioni lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle Organizzazioni di volontariato (ODV) e alle Associazioni di promozione sociale (APS), iscritte nei registri di riferimento, si rendono applicabili le disposizioni individuate al comma 1 del citato art. 104 del D.lgs. 117/2017, come, per esempio, il "social bonus", le agevolazioni in tema di imposte indirette e tributi locali e in tema di erogazioni liberali; con una recente modifica la detta applicazione viene estesa a tutti gli enti diversi già iscritti al RUNTS. Si interviene anche sul comma 2 dell’art. 54 del D.lgs. 117/2017 disponendo una sospensione del termine, per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 15 settembre 2022, di centottanta giorni per la presentazione di documentazione e informazioni ulteriori o per la verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione da parte degli uffici del RUNTS. Si prevede, inoltre, la proroga al 31 dicembre 2022 (termine attualmente fissato al 31/05/2022) per l’adeguamento degli statuti di Onlus, Organizzazioni di Volontariato (Odv) e Associazioni di promozione sociale (Aps) con l’utilizzo delle maggioranze previste per le assemblee ordinarie. Con la sostituzione dell’art. 26 citato, invece, si introduce una modifica alla soglia di ricavi, di cui al comma 2, dell’art. 79 del D.lgs. 117/2017, necessaria per considerare l’attività non commerciale, che passa dal 5% al 6%, per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi, al posto degli attuali due periodi e si prevede l’esenzione da tributi dei redditi degli immobili degli ETS, se destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali, con estensione agli enti filantropici. Si introduce anche il comma 5-bis, il quale dispone che tutti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero dagli ETS sono esenti dall’imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri, di cui al comma 18, dell’art. 19 del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011 e si prevede, con riferimento alle erogazioni liberali, che l’eventuale eccedenza della deduzione e/o detrazione possa essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta, ma non oltre il quarto e fino a concorrenza del suo ammontare. Per gli enti del Terzo settore sarà possibile passare dal regime ordinario “de minimis” a quello più ampio concesso alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG) e si prevede l’estensione delle esenzioni fiscali, previste per i corrispettivi ricevuti da associati e famigliari, a quelli ottenuti da iscritti e tesserati; in sintesi, le quote supplementari risultano defiscalizzate anche se versate da una più ampia categoria di soggetti che, però, partecipa alla vita dell’ente; misura estesa anche alle società di mutuo soccorso. Infine, con un intervento sul comma 5 dell’art. 18 del D.lgs. 112/2017 (impresa sociale) si dispone ulteriormente che le agevolazioni, di cui ai precedenti commi 3 e 4, si rendono applicabili, fino al quinto periodo successivo all’autorizzazione Ue, anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 112/2017. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata) |
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