Il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza entrerà in vigore il 16 maggio 2022, mentre il sistema di allerta resta congelato fino al 31 dicembre 2023. Con il recente decreto sulla crisi d’impresa e risanamento aziendale, si introduce una nuova modalità di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, con la presentazione di un’istanza, a cura dell’imprenditore indirizzata alla camera di commercio per la nomina di un esperto indipendente che agevoli le trattative tra il debitore, i creditori e eventuali soggetti privati. Questo, in estrema sintesi, il contenuto dello schema di decreto legge concernente le misure urgenti in tema di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, recentemente al vaglio del Consiglio dei ministri. Innanzitutto, viene introdotta una forma di mediazione assistita, su base volontaria, che le imprese di ogni tipo potranno attivare, anche se minori e non fallibili, chiedendo la designazione di un conciliatore esperto indipendente e professionista, che diriga la fase di negoziazione tra debitore e creditori. Tralasciando la parte inerente alla istituzione della piattaforma telematica nazionale e alla nomina dell’esperto indipendente, in possesso di particolari requisiti, nonché alla modalità di accesso alla procedura, che dovrà avvenire in via telematica con la presentazione di una istanza indirizzata al segretario generale della camera di commercio competente territorialmente, accompagnata da una serie di documenti, risulta interessante analizzare le misure di natura protettiva del patrimonio dell’imprenditore e le misure premiali. Infatti, al fine di incentivare e supportare l’imprenditore a collaborare per superare gli effetti negativi della pandemia da Covid-19 e al fine di introdurre nuovi strumenti incentivanti per la ristrutturazione o il risanamento aziendale, il provvedimento richiamato introduce una serie di misure protettive del patrimonio e premiali, in presenza di determinate condizioni. Nell’ambito della composizione negoziata, l’imprenditore in crisi, come detto, deve fare richiesta, anche con l’istanza telematica iniziale di nomina di un esperto, ma anche successivamente, per l’applicazione delle misure protettive. L’istanza deve essere pubblicata nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e, dal giorno della detta pubblicazione, i creditori restano inibiti dall’acquisire diritti di prelazione (fatti salvi eventuali accordi con il debitore) e dall’iniziare o proseguire le azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dell’imprenditore o sui beni e diritti dell’impresa, pur restando eseguibili i pagamenti. Restano esplicitamente esclusi, però, i diritti di credito dei lavoratori e, dal giorno della pubblicazione e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza per la composizione negoziata, non possono essere pronunciate sentenze dichiarative di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza. I creditori inibiti dalle misure protettive non potranno, unilateralmente, rifiutare l’adempimento contrattuale degli accordi pendenti o chiederne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarne i contenuti in danno al debitore. Dal punto di vista delle misure premiali, invece, si segnalano poche ma interessanti disposizioni, la prima delle quali riguarda la riduzione alla misura legale degli interessi che maturano dalla data di accettazione dell’incarico da parte dell’esperto fino alla conclusione, si ritiene anche con esito negativo, della composizione negoziata. Con riferimento alle sanzioni di natura tributaria, senza alcuna eccezione di tipologia, per le quali risulta ridotta alla metà la misura applicabile in funzione di un determinato termine per il relativo pagamento, le stesse dovranno essere ridotte alla misura minima, se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza indirizzata al segretario generale della camera di commercio competente, di cui al comma 1, dell’art. 2 del provvedimento in commento. Le sanzioni e gli interessi sui debiti sorti in data anteriore sono, invece, ridotti alla metà, nelle ipotesi di omologazione di un accordo di ristrutturazione o di predisposizione di un attestato di risanamento, di concordato semplificato o di accesso ad altri istituti di cui al Regio decreto n. 267/1942. Se si giunge alla sottoscrizione di un accordo con i creditori, che assicuri la continuità aziendale, l’imprenditore può ottenere un piano di rateazione fino a settantadue rate delle somme dovute e non versate a titolo di imposte dirette, ritenute e Iva, con istanza sottoscritta dall’esperto; sottoscrizione che costituisce prova dell’esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. |
Infine, dalla pubblicazione nel registro delle imprese degli accordi indicati si rendono applicabili le regole sulle sopravvenienze attive per riduzione dei debiti (comma 4-ter, art. 88 del D.P.R. 917/1986) e per perdite di beni e crediti (comma 5, art. 101 del D.P.R. 917/1986), nonché sulla procedura di emissione delle note di variazione ai fini Iva, in caso di mancato pagamento del corrispettivo (comma 3-bis, art. 26 del D.P.R. 633/1972). (riproduzione riservata)
Pistoia
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