Cessione dei bonus edilizi più ampia. Possono acquistare i detti crediti, infatti, anche le società di gestione e risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e le società di intermediazione mobiliare (SIM). Per Poste Italiane, invece, il problema sulle ulteriori cessioni non si pone giacché opera essenzialmente con clientela retail in fase di prima cessione.
Questi i contenuti della risposta fornita dal sottosegretario al ministero dell’economia e delle finanze, Federico Freni, a una interrogazione parlamentare (Q.T. n. 5-07901) presentata dall’onorevole Currò e altri.
Gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere i motivi per cui le dette società di gestione dei risparmi e di investimento (SGR, SICAV e SIM) risultano escluse dagli intermediari finanziari che possono acquistare i crediti d’imposta provenienti dai bonus edilizi, di cui all’art. 121 del dl 34/2020 dopo la prima cessione; di conseguenza, chiedono l’inserimento di questi soggetti tra i destinatari delle ulteriori cessioni, compresa Poste Italiane che non è stata mai enunciata.
Preliminarmente, nella risposta, si evidenzia che l’art. 29-bis del dl 17/2022, in fase di conversione (AS 2588), prevede che i soggetti che sostengono spese per interventi edilizi ammessi alle detrazioni fiscali, in alternativa alla detrazione in dichiarazione, possono optare per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione a terzi di un credito d’imposta; per effetto delle modifiche inserite nel detto art. 29-bis sono state ampliate le possibilità di cessione dei bonus, di cui all’art. 121 del dl 34/2020, permettendo alle banche di effettuare una ulteriore cessione ma esclusivamente nei confronti dei propri correntisti.
In linea con i contenuti del comma 1-quater dell’art. 121 citato, il citato art. 29-bis dispone che le nuove disposizioni sono applicabili a partire dalle comunicazioni di prima cessione del credito o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal prossimo 1° maggio.
Di conseguenza, per il combinato disposto anche delle norme richiamate, per il dicastero, con specifico riferimento ai contenuti dell’interrogazione parlamentare, le attuali disposizioni, concernenti la cessione dei crediti fiscali, di cui agli articoli 121 e 122 del dl 34/2020, autorizzano ulteriori cessioni (quelle dopo la prima), tra l’altro, anche nei confronti di soggetti appartenenti a un gruppo bancario, di cui all’art. 64 del dlgs 385/1993 (Testo unico bancario), tra cui possono essere annoverati anche i soggetti citati (SGR, SIM, SICAV e SICAF).
Con riferimento, invece, a Poste Italiane, si ricorda che dallo scorso 7 marzo l’ente ha riavviato il servizio di acquisto dei crediti d’imposta cedibili ai sensi dell’art. 121 del dl 34/2020 ma si evidenzia, ulteriormente, che Poste Italiane opera unicamente con i titolari originali del credito d’imposta (committenti) ovvero quei soggetti che hanno sostenuto effettivamente le spese e che, di conseguenza, intendono cedere il credito direttamente maturato nella fase di prima cessione, concentrando la propria attività nell’ambito della clientela retail.
Pertanto, in conseguenza ai vari interventi legislativi, si avvisa che Poste Italiane ha aggiornato il proprio processo di verifica (soggettiva e documentale), pubblicando on line tutte le informazioni necessarie e i tempi di istruttoria (anche oltre i tre mesi), con la richiesta dell’utente di recarsi pressi gli uffici periferici esclusivamente per eseguire l’adeguata verifica rafforzata antiriciclaggio, una volta ammessa la sua richiesta. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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