Pubblicato, con estremo ritardo (oltre un anno), nella Gazzetta Ufficiale, il regolamento di attuazione per l’ottenimento del credito d'imposta per le spese di pubblicità e le sponsorizzazioni sportive. Il provvedimento, infatti, richiama gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie nel periodo tra l’1/07/2020 e il 31/12/2020 e prevede la presentazione di una apposita istanza entro e non oltre il 1° aprile scorso.
Come anticipato, il dpcm 30/12/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17/11/2021 n. 274 e vigente dal prossimo 2 dicembre, attua le disposizioni, di cui all’art. 81 del dl 14/08/2020 n. 104, convertito nella legge 126/2020, che dispone il riconoscimento di un credito d’imposta a favore di soggetti che eseguono investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti delle leghe, delle associazioni e delle società sportive (si veda ItaliaOggi del 17/12/2020 e del 27/02/2021)
Si riferimento alle spese per le campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, sostenute da imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali a favore di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito di discipline olimpiche e paralimpiche ovvero di società sportive professionistiche e associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti nelle discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
Il citato art. 81 del dl 104/2020 riconosce, su tali investimenti, un credito d'imposta, sulle spese sostenute dall'1/07/2020 al 31/12/2020, nella misura pari al 50% di tali investimenti ma nel limite delle risorse disponibili.
Con il provvedimento indicato (dpcm 30/12/2020), pubblicato a suo tempo sul sito del Dipartimento per lo sport (ma soltanto lo scorso 17/11 in gazzetta), sono state definite le disposizioni che prevedono la necessità di presentare una specifica istanza entro l’1/04/2021, utilizzando la modulistica allegata al citato decreto, inoltrando le domande all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ufficiosport@pec.governo.it e all'indirizzo di posta elettronica ordinaria (mail): servizioprimo.sport@governo.it.
Le spese sostenute devono risultare da una specifica attestazione rilasciata, alternativamente, dal presidente del collegio sindacale dell’ente richiedente o da un revisore legale ovvero da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro o da un responsabile del centro di assistenza fiscale (RAF) e la domanda deve contenere tutti gli elementi identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese ammesse e dei soggetti che hanno ricevuto l’investimento, nonché l’ammontare dell’investimento, la durata della prestazione, l’oggetto della campagna pubblicitaria, l’attestazione delle spese sostenute, l’ammontare del contributo richiesto, la certificazione del soggetto interessato o della federazione sportiva di riferimento, il certificato di iscrizione al CONI, per associazioni e società sportive, e una dichiarazione sostitutiva del destinatario dell’investimento che attesti la consistenza dei ricavi.
Entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione delle istanze (1/04/2021), termine ormai abbondantemente scaduto, il dipartimento per lo sport doveva comunicare l’esito positivo ai beneficiari e pubblicare, on line, l’elenco dei fruitori; elenco provvisorio dei beneficiari che è stato pubblicato sul sito web lo scorso 12 ottobre.
Infine, si evidenzia che il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e in quelle successive, fino alla utilizzazione completa ed è utilizzabile in compensazione a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco, tramite i canali telematici, con utilizzo della delega F24, pena lo scarto del versamento, nei limiti dell’importo concesso; in presenza di elementi non veritieri nelle istanze o in presenza di attestazioni false, il credito d’imposta è revocato e/o rideterminato. fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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