Bonus facciate con pagamento entro fine anno e conclusione lavori anche successivamente


  • Mancata esecuzione con recupero e sanzioni solidali con l'impresa

    Per gli interventi che beneficiano del bonus facciate, sconto in fattura ottenibile pagando all’impresa la restante quota del 10% entro il prossimo 31 dicembre, a prescindere dall’avanzamento dei lavori e sempre che gli interventi risultino effettivamente realizzati, sebbene successivamente alla predetta data. La mancata esecuzione, invece, comporta sia il recupero della detrazione indebitamente fruita dal contribuente, con addebito di sanzioni e interessi, sia il concorso nella violazione del fornitore, che ne risponde in solido.

    Questa, in estrema sintesi, una delle interessanti risposte, fornite all’interrogazione (n. 5-06751) presentata dagli onorevoli interroganti Fragomeli e Nardi, a cura del ministero dell’economia e delle finanze, ufficio legislativo, scatenata principalmente da una recente risposta a un interpello (n. 903-521/2021) della direzione regionale dell’Agenzia delle entrate della Liguria.

    Posta la conferma che è in corso di valutazione la possibilità di prorogare il pacchetto di bonus edilizi (110%, sismabonus, ecobonus, ristrutturazione, facciate e verde) e che l’ENEA, in relazione alla richiesta di conoscere la ripartizione geografica dei progetti ammessi al 110%, pubblica mensilmente un rapporto sul tema sul proprio sito istituzionale, si riscontrano di estremo interesse le ulteriori e successive risposte.

    La prima riguarda la problematica inerente alla fruizione della detrazione per il bonus facciate in seguito all’emissione di una fattura anticipata e a saldo dell’impresa, con il pagamento della quota residuale del 10% e ottenimento dello sconto in fattura entro il 31 dicembre prossimo, a prescindere dallo stato di avanzamento lavori, che potranno completarsi anche successivamente alla predetta data; problema scaturito da una recente risposta a un interpello della D.R.E. Liguria (n. 903-521/2021).

    Sul punto sono state richiamate le disposizioni contenute nell’art. 121 del dl 34/2020 e, come già indicato lo scorso 23 giugno (Q.T. n. 5-06307), si conferma che è possibile optare per lo sconto in fattura anche per gli interventi relativi al bonus facciate (detrazione al 90%), che non prevedono stati di avanzamento, facendo riferimento alla data di effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi siano “effettivamente” realizzati; situazione verificabile dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

    Quindi, nel caso in cui il contribuente esegua i detti lavori, riceva la fattura entro il 31/12/2021, proceda a pagare entro la medesima data il restante 10% ed esegua gli adempimenti richiesti (opzione entro il 16/03/2022), lo stesso potrà beneficiare della detrazione anche se i lavori termineranno successivamente al 31 dicembre prossimo. Sul punto, però, viene evidenziato che se i lavori non saranno eseguiti e, quindi, conclusi, il contribuente subirà il recupero della detrazione, con aggravio e interessi, ai sensi dell’art. 13 del dlgs 471/1997 e, il concorso nella violazione, comporterà, in aggiunta all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, dell’art. 9 del dlgs 472/1997, anche la responsabilità solidale in capo al fornitore, che ha applicato lo sconto.

    Con riferimento al limite di spesa per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, si richiama una precedente risposata a un preciso interpello (n. 903-521/2021) e, nel caso in cui la detta installazione avvenga nell’ambito di un più ampio intervento di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. h), comma 1, art. 3 del dpr 380/2001, il limite di spesa deve essere considerato nella misura ridotta di 1.600 euro per kW di potenza nominale, ai sensi del comma 5, dell’art. 119 del dl 34/2020, con obbligo di contabilizzazione distinta (ristrutturazione – fotovoltaico).

    Una ulteriore quesito riguardava la possibilità di sostituire o correggere le comunicazioni per l’opzione per la cessione e/o sconto, di cui all’art. 121 del dl 34/2020, stante il fatto che sono state riscontrate numerose tipologie di errore, tra cui l’errata indicazione cessionario, sia di natura formale sia di natura sostanziale (codice fiscale cessionario, importo spesa o credito ceduto, tipologia di intervento e quant’altro).

    Sul tema è stato precisato che non è possibile un intervento in autotutela dell’agenzia, in quanto non si tratta di emendare provvedimenti emanati dagli uffici della stessa agenzia e, quindi, le Entrate stanno analizzando le diverse tipologie di errore al fine di individuare la soluzione procedurale più idonea per assicurare la correzione degli errori, al fine di garantire la corretta rappresentazione dei crediti in capo ai cedenti e ai cessionari.

    Tutto da valutare, in sede di rimodulazione della disciplina relativa ai citati bonus, la possibilità di effettuare la cessione delle detrazioni maturate per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, di cui alla lett. d), comma 1, art. 16-bis del dpr 917/1987, attualmente non perseguibile, mentre si conferma la possibilità di ammettere al 110% tutte le spese per l’intero intervento di miglioramento sismico, a prescindere dal volume preesistente (ante operam). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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