Bonus facciate fruibile anche per l’edificio visibile soltanto dal mare e non da vie, strade o suoli pubblici. E la detrazione maggiorata del 110%, legata all’efficientamento energetico (super ecobonus), non può essere fruibile per la quota riguardante la parte eccedente la volumetria presente anteriormente all’inizio dei lavori, nel caso vi siano interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nelle ristrutturazioni edilizie.
L’Agenzia delle Entrate continua ininterrottamente, come un fiume in piena, a rispondere a numerosi interpelli aventi ad oggetto i bonus edilizi e più recentemente ha risposto a tre distinti interpelli (numeri 593, 595 e 598) aventi ad oggetto, rispettivamente, il 110%, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020 e il bonus facciate, di cui ai commi da 219 a 224, dell’art. 1 della legge 160/2019.
Con il primo interpello (risposta n. 593/2021), l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su un intervento di ristrutturazione, con aumento volumetrico e realizzazione di impianti su due unità collabenti (F/2) facenti parte di un edificio sprovvisto di attestazione di prestazione energetica (APE).
L’istante, soggetto residente all’estero, ha dichiarato di voler eseguire alcuni lavori di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d), comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 380/2011 (T.U. Edilizia) su un edificio pericolante composto da due unità immobiliari collabenti, dotate di un focolaio a legna con il piano terra non riscaldato.
Si tratta, in pratica, dell’esecuzione di interventi di riduzione del rischio simico, di efficientamento energetico e di sostituzione degli impianti elettrico e idraulico per i quali chiede se è possibile fruire del 110%.
L’Agenzia delle Entrate ricorda le varie disposizioni vigenti, come modificate recentemente da taluni provvedimenti legislativi e ricorda, preliminarmente, che per le spese relative agli interventi riferibili all’incremento volumetrico, di demolizione e ricostruzione, a differenza del super sisma bonus, la detrazione fiscale del super ecobonus non spetta per la parte che eccede il volume presente all’inizio dei lavori (ante operam), dovendo peraltro mantenere distinte anche nella fatturazione le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento).
In aggiunta, la stessa Agenzia delle Entrate chiarisce che l’intervento su questa tipologia di immobili deve essere effettivamente realizzato e che per gli interventi di efficientamento energetico, con l’eccezione dell’installazione dei collettori solari e dei generatori alimentati a biomassa, deve essere anche dimostrato, a mezzo di una specifica relazione tecnica, che allo stato iniziale l’edificio è dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti che lo compongono, senza che sia necessaria la presentazione dell’attestazione di prestazione energetica (APE) iniziale.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ribadisce che la detrazione maggiorata spetta anche per gli eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi realizzabili e che le spese connesse devono essere individuate da un tecnico abilitato.
Con un'altra risposta (n. 598/2001), l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla fattispecie di un edificio situato in un centro storico sul quale il contribuente ha l’intenzione di eseguire interventi antisismici, finalizzati al consolidamento statico del fabbricato, fruendo della detrazione del 110%, di cui al comma 4 dell’art. 119 del D.L. 34/2020.
L’Agenzia delle Entrate, preliminarmente, non risponde sulla possibilità di redigere un progetto su un edificio strutturalmente e sismicamente indipendente dagli altri edifici, in quanto trattasi di nozioni di natura tecnica che non gli competono, alla stressa stregua delle problematiche concernenti il consolidamento statico ma conferma che, trattandosi di lavori su parti comuni, l’ammontare di spesa deve essere determinata e quantificata tenendo conto dell’intero edificio, senza tenere conto delle singole unità, attestandosi a euro 96 mila.
L’Agenzia delle Entrate aggiunge, infine, che possono beneficiare della detrazione maggiorata del 110% anche le spese connesse agli interventi come quelle per l’acquisto dei materiali e per la progettazione, nonché professionali, anche per perizie e sopralluoghi, tenendo conto, ai fini della congruità, rispettivamente dei contenuti del D.M. 6/08/2020 e del D.M. 17/06/2016, pur non scendendo in dettaglio e rispondendo specificatamente al quesito posto.
Infine, con una ulteriore risposta (n. 595/2021) l’Agenzia delle Entrate ha considerato la fattispecie concernente un intervento destinato al rifacimento delle facciate (bonus facciate), di cui ai commi da 219 a 224 dell’art. 1 della legge 160/2019 per un edificio visibile dal mare e non da vie, strade o suoli pubblici.
Dopo aver richiamato un parere del Ministero della cultura (R.U. 185460/2021), con il quale è stato precisato che i citati interventi non ricadono nelle esclusioni contenute nella circolare n. 2/E/2020, riguardanti i lavori su facciate interne, nel rispetto di tutte le indicazioni e adempimenti necessari, per la fattispecie rappresentata per l’Agenzia delle Entrate risulta fruibile la detrazione pari al 90% per le spese sostenute per il rifacimento delle facciate, anche in presenza di un edificio che si affaccia sul mare. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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