Bonus casa con trasferimenti verificati e soggetti a controllo. Fornitori e cessionari rispondono, infatti, dell’eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.
Questo ciò che si apprende dalla lettura dell’art. 121 del dl 34/2020 (più noto come decreto “Rilancio”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19/05/2020 n. 128 e avente a oggetto la trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d 'imposta cedibile.
Come anticipato, il decreto richiamato dispone che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per una generalità interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione per il trasferimento del credito maturato, mediante uno sconto sul corrispettivo o, addirittura, per la conversione della detrazione in un credito d’imposta, con possibile successiva cessione, in luogo della compensazione orizzontale da parte dello stesso beneficiario.
Nel primo caso, l’ammontare alla detrazione spettante viene ceduta, a scarico del prezzo dovuto per l’intervento, dal fornitore che ha effettuato gli stessi interventi sotto forma di sconto sulla fattura e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari mentre, nel secondo caso, l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma, in prima battuta, in un credito d’imposta che può essere trasferito ad altro soggetto (cessionario) che, a sua volta, può cederlo ad altri e ulteriori soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
La possibilità di cessione non è prevista esclusivamente per le detrazioni maggiorate (quelle del 110%, per intendersi) ma anche a quelle relative al recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del dpr 917/1986, di efficienza energetica, di cui all’art. 14 del dl 63/2013, di adozione di misure antisismiche, di cui all’art. 16 (commi da 1-bis a 1-septies) del dl 63/2013, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 (commi da 219 223) della legge 160/2019 (“bonus facciate”), di installazione di impianti solari fotovoltaici, di cui all’art. 16-bis (comma 1 lettera h) del Tuir e di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter del dl 63/2013.
Per l’attuazione pratica, però, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, siamo in attesa di un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro il 18/06/2020 ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, fissata al 19/05/2020.
Il comma 2 del decreto non contiene particolari limitazioni alla possibilità di cedere le detrazioni fiscali derivanti dai sopra indicati interventi, con la conseguenza che l’opzione per la cessione della relativa detrazione o per lo sconto sul corrispettivo dovrebbe riguardare, in generale, tutti i soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali contemplate dal citato comma, compresi, quindi, i soggetti IRES.
Nel caso siano stati effettuati gli interventi previsti dall’art. 119 del dl 34/2020, che consentono di fruire della detrazione del 110%, ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente deve, però, richiedere il rilascio del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, da parte di determinati soggetti abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, iscritti alle camere di commercio e responsabili dell’assistenza fiscale) che si aggiunge all’attestazione dei tecnici abilitati (ingegneri, architetti, geometri, agronomi e quant’altro), con polizza assicurativa valida per responsabilità civile, sul rispetto dei requisiti tecnici minimi, da stabilirsi con ulteriori provvedimenti, sulla congruità delle spese e sull’efficacia degli interventi eseguiti, con riferimento anche agli interventi antisismici.
E’ prevista, inoltre, l’applicazione della disciplina sull’accertamento (articoli 31 e seguenti del dpr 600/1973) con l’ulteriore indicazione che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono soltanto per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto, mentre l'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell’esercizio della propria attività di controllo può procedere, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Nel caso sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'agenzia provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante, con aggravio di interessi e di sanzioni, di cui all’art. 13 del d.lgs. 471/1997, nei confronti del soggetto beneficiario, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo gravato dei relativi interessi. (riproduzione riservata)
Pistoia
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