Aiuto alla crescita economica (Ace) si cambia, e con un maggior carico di imposte a carico delle imprese virtuose.
Si consolida, infatti, il depotenziamento dell’agevolazione per la capitalizzazione delle imprese giacché, per la determinazione dell’incremento patrimoniale, il parametro iniziale diventa “mobile”, tenendo conto di quello determinato al quinto esercizio precedente e non più di quello “cristallizzato” al 31/12/2010.
Le modifiche indicate sono state inserite nel decreto legge 50/2017 di correzione dei conti pubblici.
Si ricorda, innanzitutto, che l'aiuto alla crescita economica (“Ace”) è disciplinato dall'art. 1, del dl 201/2011 (Manovra Monti), e non è altro che un'agevolazione finalizzata alla capitalizzazione delle imprese, che si sostanzia nella detassazione di una parte degli incrementi del patrimonio netto, rispetto al patrimonio a una certa data che, nella versione vigente, è quello cristallizzato alla data del 31/12/2010.
Possono beneficiare dell'agevolazione in commento, le società di capitali, gli enti commerciali e le stabili organizzazioni italiane dei soggetti non residenti (soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a), b) e d), del dpr 917/1986 (Tuir), nonché le persone fisiche, esercenti attività d'impresa, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, gestite in contabilità ordinaria.
Si ricorda che, ai fini del calcolo della base dell’aiuto alla crescita economica, rilevano, come variazioni in aumento del capitale proprio, i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva, con esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili (si veda, a sostegno, la relazione illustrativa al dm 14/03/2012) eseguiti a partire dall’1/1/2011; peraltro, rientrano tra i conferimenti in denaro quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti, la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società e la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale.
Il depotenziamento era già in atto giacché la legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) ha disposto la riduzione del coefficiente di remunerazione (rendimento nozionale) dal 4,75% del 2016 al 2,3% del 2017; infatti, con la lett. c), del comma 550, dell’art. 1 della legge di bilancio 2017, il coefficiente è stato fissato nella misura pari al 2,3%, per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2017, mentre a regime (dal periodo d'imposta 2018), lo stesso risulta fissato nella misura del 2,7%.
Con la manovra in commento, quella correttiva, il legislatore, a partire dall’esercizio in corso (2017), modifica il riferimento al 31/12/2010 (commi 2, 5 e 6-bis, art. 1, dl 201/2011) e sostituisce il comma 552, dell’art. 1, legge 232/2016, stabilendo, di fatto, un parametro “mobile” (quinto esercizio precedente), in luogo di quello fisso (31/12/2010), con la conseguenza che per la corretta (e nuova) determinazione dell’agevolazione riferibile al 2017, si dovrà tenere conto del patrimonio netto alla data del 31/12/2012 mentre, per quella dell’anno successivo (2018), il patrimonio netto utilizzabile sarà quello al 31/12/2013.
Con la medesima regola si determineranno i decrementi patrimoniali e, con una modifica al dm 14/03/2012, che fa ancora riferimento alla data del 31/12/2010, si dovrà intervenire sulla disciplina antielusiva, la quale è stata recentemente implementata, dalla legge di bilancio 2017, con quella rappresentata dall’incremento della consistenza dei titoli e dei valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto, appunto, a quella rilevabile nel bilancio al 31/12/2010, mentre nel tempo (dal 2020) sarà simmetrica la disciplina dell’aiuto alla crescita economica tra società personali e società di capitali.
Ulteriore problematica concerne la determinazione degli acconti 2017 in quanto è stabilito che “la determinazione dell’acconto dovuto ai fini dell’imposta sui redditi delle società (…) è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1”.
In sintesi, le nuove penalizzazioni previste per il depotenziamento dell’agevolazione, scattando, come indicato, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016 ovvero dal 2017, devono essere considerate retroattivamente per rideterminare l’acconto storico di quest’anno (2017); quindi la modifica, così come concepita, impatta già sui calcoli da eseguire per la determinazione degli acconti di giugno e novembre 2017. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI. (riproduzione riservata)
Pistoia, PT, Italia
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