Via libera alle modifiche dei bonus edilizi nella legge di Bilancio 2022. Bonus facciate ridotto, con la detrazione che passa dal 90% al 60% a partire dal 2022. Bonus mobili con soglia ridotta da 16 mila euro a 10 mila euro per il 2022 ma con ulteriore e drastica riduzione a 5 mila euro per i due anni successivi. Ma, a beneficio dei contribuenti, saltano i requisiti, richiesti per le unifamiliari, dell’Isee e della prima casa e viene introdotta una detrazione pari al 75% per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e relativi impianti di automazione.
Queste le principali novità introdotte con vari emendamenti approvati nel disegno di legge di bilancio 2022 (AS 2448) in corso di approvazione dai due rami del Parlamento, dopo il via libera del Senato.
Numerosi gli interventi di sistemazione delle disposizioni già introdotte nel disegno di legge di bilancio 2022, a partire dalla modifica dei commi, dell’art. 119 del D.L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020, concernenti la ripartizione in quote annuali delle detrazioni inerenti all’installazione di impianti fotovoltaici, anche collocati su edifici pertinenziali, che si riduce da cinque a quattro; peraltro, la proroga al 2022 di detti interventi permette un riallineamento delle proroghe riferibili alla detrazione maggiorata del 110% e agli interventi trainati che fruiscono, appunto, del superbonus e un riallineamento dei termini dei lavori trainanti e trainati.
L’ulteriore intervento concerne la situazione delle unità immobiliari unifamiliari poiché non sono più richieste, ai fini della fruizione della detrazione maggiorata del 110% (superbonus), le condizioni relative all’ottenimento di un Isee inferiore a 25 mila euro, di essere in possesso di una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) presentata entro il 30/09/2021 e che la detta unità abitativa sia destinata ad abitazione principale.
Di conseguenza, la detrazione sarà fruibile anche dal prossimo anno (2022) per le seconde case, per i ruderi e per altre tipologie, nei limiti indicati dall’art. 119 del D.L. 34/2020 senza ulteriori restrizioni.
In aggiunta, sempre sul tema delle unifamiliari, si rileva che è stata ridotta dal 60% al 30% la percentuale dei lavori realizzati alla data del 30 giugno 2022, al fine di beneficiare della detrazione del 110% per tutte le spese relative ai detti interventi sostenute entro il 31 dicembre 2020.
Viene introdotto l’art. 119-ter, nel corpo del D.L. 34/2020, con il quale si prevede una detrazione del 75% delle spese sostenute nel prossimo anno (1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022) destinate alla realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e alla eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La detrazione indicata, da ripartire in cinque quote annuali, spetta nella appena misura indicata (75%) che deve essere applicata a una spesa massima di euro 50 mila per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti con proprio accesso autonomo all’esterno, di euro 40 mila moltiplicati per il numero delle unità collocate all’interno di un edificio composto da due a otto unità immobiliari e di euro 30 mila moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità.
La detrazione indicata, nella medesima percentuale del 75%, spetta anche per gli interventi destinati all’automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali all’abbattimento delle barriere architettoniche e, in caso di sostituzione dell’impianto esistente, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e del vecchio impianto sostituito.
Se è stato previsto il raddoppio della spesa su cui calcolare la detrazione del bonus mobili, attualmente fissata a 16 mila euro, che dal 2022 passa a 10 mila, e nei due anni successivi (2023 e 2024) si riduce ulteriormente a 5 mila, niente è stato previsto per il bonus facciate che, a questo punto, si riduce dal 90% al 60% e nessuna modifica è stata attualmente introdotta al D.L. 157/2021 (decreto Antifrodi) che ha esteso l’applicazione dell’attestazione della congruità delle spese e l’ottenimento del visto di conformità anche per i bonus ordinari (ristrutturazione, risparmio energetico, bonus facciate e quant’altro).
Infine, è stato previsto che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità e delle attestazioni e delle asseverazioni si ritiene già a partire dall’entrata in vigore del D.L. 157/2021 (decreto Antifrodi), sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi ma visto e attestazione di congruità non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera, di cui all’articolo 6 del D.P.R. 380/2001, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 40.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui al l’articolo 1, comma 219, della legge 27 di cembre 2019, n. 160 (bonus facciate), con il conseguente divieto di effettuare suddivisioni in lotti contrattuali o comunque frazionamenti dei lavori al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata) |
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