Superbonus 110% anche per gli interventi antisismici sull’edificio che comportano il passaggio da una categoria non abitativa (D/10 e C/2) a una pertinenza (C/6) di una unità immobiliare (attualmente censita nella categoria F/4) che a fine lavori risulterà a destinazione abitativa.
L’Agenzia delle entrate, con una ulteriore risposta (n. 599/2021) è intervenuta ancora una volta sulla disciplina della detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, con particolare riferimento a taluni interventi di riduzione del rischio sismico su particolari edifici esistenti da trasformare con relativa pertinenza.
Il contribuente ha fatto presente di essere comproprietario con il coniuge di un edificio composto da più unità, di cui una censita nella categoria provvisoria F/4 e le altre due, rispettivamente, in categoria C/2, prima censita in D/10 e in categoria A/3, e di avere intenzione di effettuare un intervento strutturale sulle parti comuni dell’edificio per ottenere il miglioramento di almeno una classe di rischio e alcune opere edilizie che comportano, innanzitutto, il passaggio dell’unità C/2 in C/6 (autorimessa e posto auto coperto) e, contestualmente, il passaggio dell’unità censita in F/4 (già F/3) in una unità a destinazione abitativa: per questa ultima unità gli interventi consisteranno anche in lavori di coibentazione dell’involucro, nell’installazione di un impianto di climatizzazione invernale in sostituzione di quello esistente e demolito e di un impianto fotovoltaico della potenza di 11 KW.
L’istante ritiene di poter accedere alla detrazione maggiorata del 110% e, con particolare riferimento all’installazione dell’impianto fotovoltaico, ritiene che lo stesso sia classificabile come trainato, con l’attribuzione di un limite massimo di 48 mila euro e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
L’Agenzia delle entrate, come di consueto, richiama i precedenti documenti di prassi (circ. 24/E/2020 e 30/E/2020), analizza i contenuti delle norme vigenti e precisa, in relazione alla unità censita in categoria F/4 che, qualora l’intervento di demolizione e ricostruzione sia qualificabile come ristrutturazione edilizia, lo stesso può fruire della detrazione del 110%, trattandosi di adozione di misure volte a migliorare le prestazioni antisismiche dell’intero edificio.
Sulla medesima falsariga, il 110% potrà essere fruibile anche per le spese relative all’intervento che comporterà il passaggio dell’unità immobiliare censita in categoria C/2 (già D/10) alla categoria C/6, composta da autorimessa e posto auto coperto, pertinenziali all’abitazione che risulterà dalla ristrutturazione dell’unità censita attualmente in categoria F/4.
Necessariamente gli interventi indicati dovranno risultare dal titolo abilitativo e dovrà sussistere il vincolo di pertinenzialità con l’unità abitativa che subirà il cambiamento della destinazione d’uso, tenendo ulteriormente conto che, per quanto concerne i lavori di efficientamento energetico, dovrà essere dimostrabile la dotazione di un impianto di riscaldamento riattivabile con un intervento di manutenzione, anche di natura straordinaria e che l’impianto fotovoltaico potrà beneficiare del 110% nei limiti indicati, di cui al comma 5 dell’art. 119 del dl 34/2020. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
Pistoia
Condividi sui Social Network