Contribuenti alla spasmodica ricerca del comune calamitato, al fine di incassare il contributo a fondo perduto. Tempi stretti per la conseguente valutazione e per gli eventuali calcoli, in presenza anche di più sedi operative, di cui solo in parte in comuni in stato di emergenza, visto il termine ultimo per la presentazione delle istanze, fissato al prossimo 13 agosto (per gli eredi il periodo di presentazione, invece, va dal 25/06 al 24/08/2020).
E’ noto che l’art. 25 del dl 34/2020, come convertito nella legge 77/2020, ha previsto l’attribuzione di un contributo a fondo perduto in presenza di un calo di fatturato del mese di aprile 2020 rispetto al medesimo mese dell’anno precedente (2019); il detto contributo spetta anche in assenza di un calo del fatturato, non solo per i soggetti che hanno iniziato la propria attività dall’1/01/2019 ma anche per i soggetti che, testualmente (secondo periodo, comma 4 dell’art. 25) “a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19”.
Si ricorda che lo stato di emergenza è stato sancito con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 gennaio e, quindi, se il contribuente, alla detta data aveva il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi, anche per quanto indicato dall’Agenzia delle entrate (provvedimento n. 230439/2020 § 2.4), con stato di emergenza ancora in atto alla detta data (31/01/2020), il contributo risulta spettante a prescindere dalla condizione, richiesta per la generalità, che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 risulti ai due terzi del fatturato e/o dei corrispettivi del medesimo mese del 2019; la previsione è stata inserita, come detto, nel secondo periodo, del comma 4 dell’art. 25 del dl 34/2020.
Quindi, come chiarito con un recente documento di prassi (circ. 15/E/2020) dall’Agenzia delle entrate, il contributo a fondo perduto spetta anche ai soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che versavano in uno stato di emergenza, “attestato” da un provvedimento amministrativo, alla data di insorgenza dell’emergenza pandemica COVID-19.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e la Fondazione nazionale dei commercialisti (FNC) sono intervenuti sul tema, a ridosso del termine per la presentazione dell’istanza (documento del 5/08/2020), concludendo che il contributo risulta legittimo, poste le condizioni poste a presidio, come il limite dei ricavi dalla gestione caratteristica pari a 5 mln di euro, quando il contribuente ha il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti da eventi calamitosi, lo stato di emergenza acclarato risulti “in atto” (quindi sempre in vigore) alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19 (31/01/2020) e quando il domicilio fiscale o la sede operativa sia collocato in tali luoghi a fa data dall’insorgenza dell’originario evento calamitoso.
Sul punto, però, sono nate numerose difficoltà applicative, a partire dal fatto che non esiste un elenco puntuale dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi, passando per la corretta determinazione del contributo, fino alla possibile criticità in presenza di più sedi operative; eventuali errori, peraltro, comportano l’applicazione di pesanti sanzioni, oltre al recupero del contributo.
Si ritiene, al fine di offrire un contributo concreto alla soluzione delle criticità, che per la verifica dello stato emergenziale non vi siano soluzioni diverse da quella di effettuare una vera e propria ricognizione degli eventi e delle relative delibere, consapevoli che talune regioni hanno predisposto un elenco riepilogativo degli stati di emergenza vigenti alla data del 31 gennaio scorso (regione Toscana, per esempio).
Con riferimento, invece, alla corretta determinazione non si può che richiamare la guida dell’agenzia (giugno 2020) con la quale si indica (casi particolari – pag. 7) il calcolo sia nel caso in cui la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e quello del 2019 risulti negativa che nel caso in cui la differenza indicata sia pari a zero o positiva; nel primo caso, le percentuali decrescenti e tarate sul fatturato 2019 (20%, 15% o 10%) si applicano sul differenziale negativo (di fatto la diminuzione del fatturato), riconoscendo almeno l’importo minimo (1.000 o 2.000) mentre, nel secondo caso, deve essere riconosciuto esclusivamente l’importo minimo.
Infine, per quanto concerne la condizione della sede operativa, in attesa di ulteriori precisazioni, si ritiene che nel caso il soggetto, in presenza di più sedi operative, ne detenga almeno una in un comune in emergenza, il contributo spetti assolutamente; c’è da capire, cosa di non poco conto, se si deve applicare una specie di pro-quota sulle varie sedi o, come pare emergere dal tenore letterale, si assumano i valori complessivi del richiedente, non limitandosi a considerare il fatturato localizzato sul territorio colpito dall’evento calamitoso. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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