Il decreto "Milleproroghe" in aiuto all'Agenzia delle Entrate


  • Rivisti i termini per la messa a disposizioni di modelli e software

    Con la conversione in legge del decreto milleproroghe, una mano all’Agenzia delle entrate.

    Per l’anno 2025, infatti, i software di supporto alla compilazione e trasmissione dei dati utili alla elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e quelli necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale (CPB) saranno resi disponibili entro il prossimo 30 aprile anziché, rispettivamente, entro il prossimo 15 marzo e 15 aprile.

    Questo ciò che emerge dalla semplice lettura dalla conversione del D.L. 202/2024, concernente alcune disposizione di proroga dei termini previsti normativamente (cosiddetto decreto “Milleproroghe”).

    Tra le numerose proroghe si deve prendere atto dello spostamento in avanti del termine previsto proprio per la messa a disposizione dei software necessari anche all’elaborazione della proposta concordataria.

    Il nuovo art. 3-bis, al comma 3, dispone che per l’anno 2025, i termini per l’approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione dei redditi e del tributo regionale (IRAP) sono rinviati al 17 marzo 2025 mentre, per il medesimo anno, il comma 4 dispone ulteriormente che la data, a partire della quale possono essere presentate le dette dichiarazioni dei redditi, viene spostata in avanti e fissata al 30 aprile 2025.

    Con il successivo comma (comma 5) viene disposto un nuovo termine relativo alla messa a disposizione dei programmi informatici (software) di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), di cui all’art. 9-bis del D.L. 50/2017, previsto dalla norma ordinariamente al 15 marzo 2025, e quello relativo ai programmi utili per l’elaborazione della proposta del concordato preventivo biennale (CPB), di cui al d.lgs. 13/2024, previsto dalla norma al 15 aprile 2025; i programmi saranno resi disponibili entro il prossimo 30 aprile.

    Il comma 14-bis, inserito nell’art. 3 del D.L. 202/2024, dispone che, nelle more dell’adozione del provvedimento del ministero dell’economia e delle finanze, di cui al comma 1-bis dell’art. 6 del d.lgs. 39/2010, i revisori responsabili di incarichi di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, conferiti con riferimento al periodo in corso al 31 dicembre 2024, potranno rilasciare le dette attestazioni, purché abbiamo maturato, entro la data di conversione in legge del D.L. 202/2024, almeno cinque crediti formativi, acquisiti nell’ambito delle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione di contabilità, di cui all’art. 5 del d.lgs. 39/2010.

    Con una riformulazione del comma 1 dell’art. 10-bis del D.L. 119/2018 viene confermata la proroga del divieto di emissione della fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche a tutto il 2025, mentre in precedenza l’art. 3 del dl 2020/2024 aveva previsto una proroga fino al 31 marzo 2025.

    La conseguenza, quindi, è che per l’intero anno corrente (2025) i medici non saranno obbligati a emettere, nei confronti dei privati cittadini, il documento elettronico (fattura elettronica) tramite il Sistema di Interscambio (SdI), sia per le prestazioni da comunicare al Sistema Tessera sanitaria (STS), sia per quelle da non comunicare, stante il tenore letterale delle disposizioni contenute nel citato art. 10-bis del D.L. 119/2018. Fabrizio G. POggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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