Per i forfetari il reddito proposto ai fini dell'adesione al concordato preventivo biennale è al lordo dei contributi previdenziali


  • La decadenza per le modifiche societarie vale solo per le società personali e associazioni

    Per i contribuenti forfetari, il reddito proposto ai fini dell’adesione al concordato preventivo biennale (CPB) deve essere valorizzato al lordo dei contributi previdenziali.

    La decadenza dal patto per effetto delle modifiche societarie non vale per le società di capitali trasparenti ma l’esclusione scatta nelle ipotesi di recesso e di esclusione del socio o dell’associato di società o associazione trasparente.
    Queste le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, lo scorso 17 ottobre, con ulteriori sette risposte a quesiti (FAQ) sul tema del concordato preventivo biennale (CPB), di cui al d.lgs. 13/2024.
    Con la prima risposta (FAQ n. 1) l’agenzia evidenzia che l’art. 20-bis del d.lgs. 13/2024 dispone che coloro che aderiscono al concordato possono assoggettare a imposta sostitutiva la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta.
    Sul punto, la stessa agenzia (circolare n. 18/E/2024 § 3.6) nel fornire le indicazioni per la determinazione degli acconti, ha precisato che la maggiorazione di acconto deve essere scomputata dal tributo principale cui si riferisce e, nel caso in cui il contribuente opti per la tassazione sostitutiva, l’eventuale credito emergente sul tributo principale per effetto del versamento della maggiorazione dell’acconto potrà essere utilizzato in compensazione tramite delega "F24", con le medesime modalità previste per il pagamento della stessa imposta sostitutiva.
    L’agenzia, pertanto, nella risposta conferma che, in sede di determinazione del saldo relativo all’imposta principale, possono essere scomputati gli acconti già versati, comprese le ritenute subite mentre l’eventuale eccedenza a credito, degli acconti versati e delle ritenute subite, rispetto al saldo dovuto a titolo di imposta principale, in caso di scelta per la tassazione opzionale, potrà essere utilizzato in compensazione ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva.
    Con una ulteriore risposta (FAQ n. 2) l’agenzia conferma che al patto, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 13/2024, possono accedere solo i contribuenti esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che applicano gli Isa, di cui all’articolo 9-bis del D.L. 50/2017.
    La norma citata, quindi, subordina l’accesso al concordato alla condizione che i contribuenti applichino gli indici di affidabilità, con la conseguenza che devono essere ritenuti esclusi, dall’ambito soggettivo, tutti i contribuenti che esercitano un’attività di impresa o di lavoro autonomo per la quale non risultano approvati gli Isa; sul tema, l’agenzia rimanda ai dm 18 marzo 2024 e 8 febbraio 2023 e alle istruzioni dei modelli Isa.
    Con la successiva risposta (FAQ n. 3) si evidenzia, innanzitutto, che la lett. b-quater) dell’articolo 11 del d.lgs. 13/2024 prevede, quale causa di esclusione, l’ipotesi in cui nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, la società o l'associazione trasparente risulti interessata da modifiche della compagine sociale. 
    Per effetto del dettato letterale delle norme citate, l’agenzia ritiene che, per le società di capitali, che optano per il regime di trasparenza fiscale, di cui agli articoli 115 e 116 del D.P.R. 917/1986, non siano rilevanti le eventuali modifiche della compagine sociale, ai fini dell’esclusione dal patto con il Fisco.
    L’agenzia (FAQ n. 4) sul medesimo tema, in assenza di indicazioni sulle cause di tali modifiche societarie, ritiene che anche le ipotesi di recesso e di esclusione del socio e/o associato rientrino tra quelle idonee a determinare le “modifiche della compagine sociale”, di cui al citato articolo 11.
    Il conferimento di azienda (FAQ n. 5), al pari della cessione del ramo (circolare n. 18/E/2024 risposta 6.6), configura una causa di cessazione dal concordato, ai sensi della lett. b), comma 1 dell’art. 21, giacché la detta operazione determina la cessazione dell’attività d’impresa.
    L’agenzia, al fine di escludere il verificarsi della causa di decadenza, di cui al comma 3 dell’art. 22 del d.lgs. 13/2024 (FAQ n. 6), ha precisato che il ravvedimento, riferibile all’omesso versamento delle somme dovute per l’adesione al patto, resta effettuabile esclusivamente fino al momento in cui il contribuente riceve la comunicazione dell’esito del controllo, di cui al comma 3 dell’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973.
    Infine, (FAQ n. 7), le Entrate confermano che, per i contribuenti in regime forfetario, di cui alla legge 190/2014, il reddito proposto deve essere considerato al lordo dei contributi previdenziali obbligatori.
    L’articolo 28 del d.lgs. 13/2024, infatti, dispone che, per i contribuenti forfetari, il reddito oggetto di concordato, deve essere determinato secondo le metodologie di cui all'art. 9, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo (2.000 euro) e fermo restando il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori, di cui al primo periodo del comma 64 dell’articolo 1 della legge 190/2014. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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