Pacchetti turistici: l'ammontare minimo, la condivisione del servizio e la partecipazione agli utili non possono essere inclusi nella base imponibile


  • L'imposta relativa alla vendita dei biglietti di ingresso e dei diversi servizi deve essere applicata separatamente

    L’ammontare minimo riconosciuto (minimum guarantee), la condivisione del servizio (revenue share) e la partecipazione agli utili (profit share) non possono qualificarsi come costi sostenuti per le cessioni e/o le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore, in quanto non direttamente rivolti a quest'ultimo, con la conseguenza che non devono essere inclusi nella base imponibile del servizio e l’imposta afferente può essere detratta solo in via ordinaria.

    Inoltre, stante il fatto che tra titolo di accesso all'evento e gli altri servizi di ospitalità, compresi nel pacchetto di ospitalità, non è riscontrabile alcun nesso funzionale, l'imposta relativa alla vendita dei biglietti di ingresso e dei diversi servizi deve essere applicata separatamente e con specifico trattamento Iva.

    Così l’Agenzia delle entrate che, con la risposta n. 155/2024, è intervenuta sul trattamento Iva dei pacchetti turistici e dei pacchetti ospitalità, tenendo conto delle disposizioni sul regime speciale, di cui all’art. 74-ter del D.P.R. 633/1972, destinato alle agenzie di viaggio e turismo.

    La società istante ha evidenziato di essere una filiale italiana di una società americana e di effettuare l’attività di fornitura di servizi di turismo esperienziale resi a persone che partecipano a eventi di sport, intrattenimento, moda e cultura e di aver stipulato un contratto mediante il quale, regolamentando i rapporti con la società americana e sulla base di un preciso piano operativo, quest’ultima si obbliga a vendere i detti pacchetti riconoscendo tre tipi di remunerazione: un ammontare minimo riconosciuto per la vendita dei pacchetti esperienziali, a prescindere dai ricavi e/o utili realizzati, una percentuale calcolata sui ricavi (20%) per la condivisione del servizio e una ulteriore percentuale (30%) sui profitti ottenuti nella vendita dei pacchetti durante la durata degli eventi.

    Di conseguenza è stato evidenziato che la società istante conseguirà ricavi per la vendita dei pacchetti indicati e sosterrà i relativi costi per la formazione di detti ricavi che saranno fatturati da soggetto terzo con applicazione dell’Iva con aliquota ordinaria (22%); segue un dettaglio dei costi generali e di quelli direttamente afferenti ai singoli pacchetti.

    La società, stante la presenza di un regime particolare per le agenzie di viaggio, di cui al citato art. 74-ter del decreto Iva, ritiene che nella composizione dei pacchetti turistici e in ossequio alle appena richiamate disposizioni, la società possa conteggiare nella base imponibile, tra i costi sostenuti per le cessioni e le prestazioni offerte a terzi, l’ammontare dei costi relativi alle tre voci (minimum guarantee, revenue share e profit share) mentre, con riferimento ai pacchetti ospitalità, ritiene che il biglietto di ingresso sia qualificabile come servizio accessorio, con applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 12 del D.P.R. 633/1971.

    L’Agenzia delle entrate richiama alcuni orientamenti comunitari (Corte di Giustizia Ue, sentenze C-108/22 punto 21 e C-236-11 punto 50) nonché alcuni documenti di prassi (risoluzione n. 233/E/20002 e circolare n. 328/1997) e conclude affermando, con riferimento al primo quesito, che i costi relativi alle tre voci indicate non possono qualificarsi come costi sostenuti per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi eseguite da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore, con la conseguenza che dette voci non devono essere incluse nella base imponibile, come determinata ai sensi dell’art. 74-ter del decreto Iva (ai fini della determinazione, il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi e turismo è diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta), con l’ulteriore conseguenza che l’Iva sostenuta potrà essere detratta nei modi ordinari, ai sensi dell’art. 19 del dpr 633/1972 mentre, con riferimento al pacchetto ospitalità, secondo quesito, stante il fatto che non si riscontra né un nesso causale tra il titolo di acceso e gli altri servizi di ospitalità né la presenza di una unica prestazione economica indissociabile, come richiesto dalla giurisprudenza comunitaria, ogni operazione deve essere considerata autonoma anche ai fini Iva. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)  


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