Non si può dedurre, nell'ambito del periodo d'imposta in cui la correzione è eseguita, un componente negativo di reddito per un importo maggiore di quello determinato nel singolo periodo d'imposta interessato dall'errore contabile.
Per la determinazione dell’aiuto alla crescita economica (ACE), inoltre, le poste contabili di correzione iscritte nello stato patrimoniale o nel conto economico sono da ritenere irrilevanti.
Così l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 73/2024 avente a oggetto la rilevanza tributaria, per derivazione, ai sensi dell’art. 83 del dpr 917/1986 (T.U.I.R.), della correzione di un errore contabile rilevante.
Con una precisa istanza di interpello, la società ha evidenziato di aver riscontrato la presenza di errori contabili, qualificati come rilevanti, ai sensi del principio contabile OIC 29 (§ 44), commessi nella rilevazione del maxi-canone, dei canoni di prefinanziamento e dei canoni leasing relativi a un contratto, avente a oggetto l’acquisizione di un immobile destinato allo svolgimento delle attività esercitate dallo stesso soggetto giuridico.
Di conseguenza, l’istante evidenzia di aver proceduto con la correzione degli errori contabili, per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, esclusivamente nel bilancio 2022, qualificandoli come rilevanti, tramite una rettifica netta negativa del saldo degli utili portati a nuovo.
Si chiedeva, quindi, di chiarire se le componenti negative, iscritte direttamente a patrimonio netto nel bilancio 2022, dovessero avere piena rilevanza ai fini tributari, quale conseguenza del processo di correzione degli errori contabili rilevanti commessi in relazione al leasing immobiliare, per effetto di quanto sancito sia dal comma 1 dell’art. 83 del T.U.I.R. sia del comma 7 dell’art. 102 del medesimo testo unico (D.P.R. 917/1986).
L’istante chiedeva, inoltre, chiarimenti in merito alla necessità di operare, per l’esercizio 2022, un decremento permanente della base dell’aiuto alla crescita economica (ACE) pari alla rettifica del saldo degli utili portati a nuovo, contabilizzata nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, in relazione all’errore contabile indicato.
L’stante proponeva una propria soluzione, ritenendo che, oltre a dedurre per derivazione i componenti negativi relativi al contratto di leasing immobiliare contabilizzati nel 2022, si potesse eseguire una variazione fiscale in diminuzione pari all’ammontare dei costi riferibili agli esercizi precedenti (2019, 2020 e 2021), direttamente nel 2022, sia i fini dell’imposizione diretta, sia ai fini della determinazione dell’ACE.
L’Agenzia delle Entrate, passata in rassegna la disciplina fiscale, ha concluso diversamente, affermando, in primo luogo, che essendo la correzione operata nel bilancio 2022, in applicazione di corretti principi contabili, con riferimento all'errore di imputazione per competenza di componenti negativi non rilevati, lo stesso assume rilevanza fiscale ai fini IRES e, conseguentemente, ai fini IRAP.
Naturalmente, si precisa, la rilevanza ai fini IRES nel periodo d'imposta 2022 dei maggiori componenti negativi concernenti i canoni non dedotti riferiti al contratto per i periodi d'imposta precedenti deve subire le limitazioni previste dal comma 7 dell'articolo 102 del T.U.I.R., giacché la correzione dell'errore commesso non incide, modificandola, sulla natura del componente reddituale corretto.
Per quanto concerne il secondo quesito, l’agenzia ritiene che la società debba procedere alla determinazione dell’Ace degli anni 2019, 2020 e 2021 applicando le ordinarie modalità, in presenza di dichiarazione integrativa, con la conseguente irrilevanza delle poste di correzione iscritte nello stato patrimoniale o nel conto economico. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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