La detrazione edilizia o per l’efficientamento dell’immobile non produce alcun effetto sul valore fiscale delle spese cui la stessa è collegata e nemmeno sul valore del bene per il quale le spese degli interventi sono state sostenute.
La stessa detrazione, concessa all’impresa, resta esclusa dall’imposizione diretta.
Così l’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili (A.I.D.C.) che, con la recente norma di comportamento n. 224/2024, è intervenuta fornendo le proprie indicazioni in merito alla rilevanza delle detrazioni tributarie riferibili agli interventi edilizi o di efficientamento energetico.
L’associazione ricorda, innanzitutto, che sono state introdotte delle forme di incentivazione, di natura fiscale, per realizzare interventi destinati a ristrutturare, efficientare o ammodernare il patrimonio edilizio nazionale, mediante il riconoscimento, in linea generale, di una detrazione d’imposta determinata sugli oneri sostenuti, strettamente correlata alla presenza di determinati presupposti qualificanti come la tipologia dell’intervento, la natura della spesa e la tipologia degli immobili o delle porzioni degli stessi.
L’Organismo italiano di contabilità (OIC) nella comunicazione del 3 agosto 2021 ha intenso qualificare, si aggiunge per richiesta espressa dell’Agenzia delle entrate, il beneficio fiscale, quale credito tributario, sotto il profilo patrimoniale e, quale contributo, sotto il profilo economico.
Per gli interventi eseguiti su un immobile strumentale, classificato dall’impresa tra le immobilizzazioni materiali, sono state indicate due modalità tecniche alternative per la rappresentazione contabile del beneficio fiscale.
Il metodo diretto, con imputazione del beneficio a riduzione del costo dell’investimento, che determina la riduzione delle future quote di ammortamento, e il metodo indiretto, con rilevazione di un risconto passivo e imputazione a conto economico del contributo, in relazione alla scansione temporale dell’ammortamento delle spese capitalizzate; nel caso di immobili merce, il beneficio fiscale viene portato in abbattimento del costo del bene stesso.
La classificazione appena indicata, per l’associazione, non muta la natura tributaria di detrazione d’imposta collegata al sostenimento di specifici oneri (a sostegno, Agenzia delle entrate, risoluzione n. 34/E/2020), stante il fatto che, diversamente dai crediti tributari, veri e propri, la detrazione, maturata e conservata in proprio dall’impresa committente degli interventi edilizi, può essere fruita in ciascun periodo d’imposta soltanto se e nella misura in cui, l’imposta sul reddito (IRES) lorda risulta capiente rispetto alla detta detrazione, con perdita dell’eventuale eccedenza.
Di conseguenza, la detrazione d’imposta ha la medesima natura dell’imposta che subisce la riduzione con la conseguente irrilevanza fiscale della detrazione, rispetto alla determinazione dell’imposta stessa; dalla detta irrilevanza fiscale, ai fini dell’imposta sul reddito, deriva l’irrilevanza tributaria anche ai fini dell’imposta regionale (IRAP), ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del d.lgs. n. 446/1997, il quale prevede che non concorrono alla formazione del valore della produzione i contributi “correlati a costi indeducibili”.
Si conclude, quindi, indicando le rilevazioni corrette in presenza di interventi su immobili strumentali o merce ma soprattutto si afferma che, a prescindere dalla classificazione e dalla qualificazione contabile, come pure della tecnica contabile di rilevazione o dall’utilizzo dell’agevolazione, la detrazione d’imposta non produce alcun effetto sul valore fiscale delle spese a cui essa è correlata, né sul valore fiscale del bene al quale le spese fanno riferimento. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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