Nei bilanci delle società commerciali fuori l'informativa sugli aiuti di Stato


  • Il recente decreto semplificazione alleggerisce la nota integrativa

    In arrivo l’opportuna eliminazione dell’obbligo di trasparenza posto in capo alle società commerciali consistente nell’obbligo di pubblicare, nelle note integrative del bilancio di esercizio, gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi o contributi, anche in natura, percepiti.

    La novità è stata inserita nella recente bozza di decreto semplificazione in corso di emanazione, con la previsione dell’abrogazione del comma 125-bis dell’art. 1 della legge 124/2017 e con il coordinamento della detta modifica con i commi successivi (125-ter, 125-quater, 125-quinquies e 127).

    Si ricorda, infatti, che con il comma 125-bis dell’art. 1 della legge 124/2017, il legislatore ha stabilito che i soggetti che esercitano le attività commerciali, di cui all’art. 2195 c.c., sono obbligati a pubblicare gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti agli stessi effettivamente erogati dalle Pubbliche amministrazioni nella nota integrativa del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato (se esistente).

    Ai sensi della citata disposizione (art. 2195 c.c.) sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi, un'attività intermediaria nella circolazione dei beni, un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, un'attività bancaria o assicurativa e altre attività ausiliarie delle precedenti.

    Le disposizioni che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali, si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate e alle imprese che le esercitano mentre l'inosservanza degli obblighi, compresi quelli di cui al comma 125-bis, comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di duemila euro e la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. 

    Il documento Assonime – Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) del maggio 2019 ha, a suo tempo, evidenziato che, in tale caso, il termine per l'adempimento è quello previsto per l'approvazione dei bilanci annuali.

    La norma, nella versione attuale, stabilisce, inoltre, che i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo, in analogia a quanto previsto per gli enti non commerciali (per i quali l’obbligo permane nelle modalità prescritte da altri commi) mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi su propri siti web, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza "entro il 30 giugno di ogni anno".

    Sul tema, peraltro, era già stato evidenziato che l'obbligo è previsto a prescindere dal regime contabile adottato e, quindi, dalle dimensioni dell'impresa; tant’è che da più parti è stata auspicata la revisione della norma con l’obiettivo di escludere dall’obbligo imprenditori individuali, società di persone e micro-imprese, in relazione agli alti oneri amministrativi per le realtà di ridotte dimensioni.

    Infine, si ricorda che in base a talune risposte fornite dal Ministero dello sviluppo economico, i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa, al fine di adempiere all'obbligo di trasparenza, dovrebbero, in caso di redazione in via facoltativa della nota integrativa, pubblicare le informazioni sul proprio sito o sul portale digitale mediante rinvio al documento completo o, eventualmente, mediante pubblicazione, anche per estratto, della nota integrativa stessa; l'eventuale pubblicazione delle erogazioni pubbliche nella nota integrativa, a cura delle micro imprese, paradossalmente, non consentirebbe di evitare l'indicazione sul sito o sul portale digitale. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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