Controllo delle attività economiche con procedure automatizzate e intelligenza artificiale


  • Così lo schema di provvedimento sui controlli nelle imprese

    Procedure automatizzate e soluzioni tecnologiche, compreso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, nel rispetto del principio di proporzionalità, per l’esecuzione dei controlli sulle attività economiche.

    Le soluzioni tecnologiche devono essere proporzionate alle dimensioni aziendali e atte a garantire la semplificazione delle procedure, nonché la sicurezza e l’interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi.

    E se viene accertata la conformità agli obblighi e negli adempimenti, l’impresa si guadagna l’esonero da controlli ulteriori sul normale esercizio dell’attività economica.

    Cosi lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, ai cui alle lettere c), d), e), f), g) h), i) e l), del comma 1 dell’art. 27 della legge n. 118/2022.

    Con l’obiettivo di semplificare le attività di controllo e al contempo di realizzare una efficace tutela degli interessi pubblici, con la legge n. 118/2022 è stata conferita la delega al Governo per la relativa attuazione e, di conseguenza, è stato predisposto lo schema di provvedimento al fine di individuare l’ambito applicativo, la programmazione e il coordinamento, nonché l’indicazione delle soluzioni tecnologiche utile alle dette attività, anche per evitare sovrapposizioni e ripetizioni dei controlli da soggetti diversi.

    L’amministrazione che esegue i controlli sulle attività economiche, da intendersi tali quelle relative all’offerta di beni e servizi sul mercato, innanzitutto, a prescindere dallo stato giuridico, devono informare i soggetti sottoposti al controllo in ordine alle fasi del ciclo di verifica, dell’utilizzo degli strumenti finalizzati alla gestione del rischio e agli esiti conclusivi degli stessi controlli; si ribadisce che il controllo deve essere programmato e sviluppato tenendo conto di un approccio tarato sul rischio.

    Il livello del rischio è stabilito nella probabilità, si afferma testualmente, che si verifichi un pregiudizio all’interesse pubblico tutelato e dalla gravità dello stesso pregiudizio, dovendo tenere conto del settore in cui l’impresa opera e della dimensione dell’attività economica, nonché dell’adozione delle certificazioni dei sistemi di gestione e di ogni altro elemento utile, ai sensi del d.lgs. n. 231/2011.

    Il controllo deve essere proporzionato alle dimensioni del controllato e imperniato sulla reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione controllante, dei suoi funzionari e dei soggetti che svolgono le attività sottoposte ai controlli; all’avvio delle attività di controllo, il funzionario procedente deve comunicare i criteri in base ai quali il controllo scatta e la durata programmata, annuale o pluriennale, della verifica, che non può ostacolare o precludere lo svolgimento delle attività ordinarie.

    La frequenza dei controlli sulla medesima attività economica deve risultare determinata in relazione al livello di rischio e alle risorse disponibili e i controlli devono avvenire con una selezione casuale o a campione.

    Al di là delle indicazioni di principio, nel provvedimento si dispone che le amministrazioni devono provvedere, in attuazione di quanto disposto dal d.lgs. n. 82/2005, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, comprese quelle più innovative, come l’intelligenza artificiale o relative a registri distribuiti, progettati, sviluppati e applicati in linea con il principio di proporzionalità del rischio e contemperati da regole tecniche finalizzate alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda Digitale Italiana (AgId).

    Il coordinamento dei controlli è disciplinato da accordi realizzati a livello regionale e sono coordinati, promossi e verificati dal dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con il ministero delle imprese e del made in Italy.

    L’amministrazione deve utilizzare il fascicolo informatico delle attività economiche mentre i funzionari controllanti e le imprese controllate sono chiamati a rispettare il principio di leale collaborazione, tenendo un atteggiamento aperto, trasparente e cooperativo.

    Infine, il soggetto economico matura sempre un diritto di interpello ma può anche chiedere di essere controllato, al fine di verificare la conformità agli obblighi e agli adempimenti, e può guadagnarsi, anche se il controllo non è richiesto dallo stesso, l’esonero da controlli ulteriori sulle attività normalmente esercitate, avvalendosi del diritto all’errore, quando le violazioni riguardano adempimenti meramente formali, obblighi e adempimenti sanabili o che non hanno arrecato alcun pregiudizio all’interesse pubblico tutelato, in presenza di un’acclarata buona fede. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI  (riproduzione riservata)


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