Studio Poggiani - Newsletter - Pubblicazione Aiuti di Stato su internet entro il 1° gennaio 2023

Newsletter Studio Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani

29/12/2022


Entro il 31 dicembre, devono essere posti in essere gli obblighi in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche rispetto ai contributi ricevuti nel 2021.

La Legge n. 124/2017 disciplina, al comma 125 e seguenti gli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche.

In particolare le imprese, le Onlus, le fondazioni nonché́ talune cooperative sociali, entro il 30 giugno di ogni anno, sono tenute a pubblicare sui propri siti Internet o analoghi portali digitali, le erogazioni percepite nell’esercizio finanziario precedente.

Quando si parla di erogazioni si fa riferimento, rispetto alla norma in esame, a: sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (la norma previgente faceva riferimento genericamente alle pubbliche amministrazioni).

Detto ciò, i soggetti tenuti alla redazione della nota integrativa – ai sensi dell’art. 2195 c.c. - pubblicano le suddette informazioni nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato, gli importi e le informazioni relativi agli aiuti ricevuti. Il termine per l’adempimento coinciderà con quello previsto per l’approvazione del bilancio.

Con riferimento, invece ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. e ai soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa - piccoli imprenditori, società di persone soggette a obblighi semplificati e microimprese -, valgono le indicazioni previste per Onlus, associazioni e fondazioni; dunque gli obblighi informativi sono assolti mediante pubblicazione da parte delle medesime delle informazioni, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet (anche tramite social), secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza dell’impresa.

L’obbligo di pubblicazione delle suddette informazioni non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

L’inosservanza degli obblighi in parola comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che l’interessato abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Rispetto alle erogazioni percepite nel 2021, il termine ordinario del 30 giugno è stato spostato al 31 dicembre 2022 dall’art. 3-septies del D.L. n. 228/2021 (Decreto “Milleproroghe).

Decreto che in realtà ha spostato in avanti, ossia al 1° gennaio 2023, il termine di applicazione delle suddette sanzioni rispetto all’adempimento da effettuarsi di norma al 30 giugno 2022. È chiaro che l’intento del legislatore è quello di consentire ai soggetti obbligati di avere più tempo a disposizione per l’adempimento, che può considerarsi regolare se effettuato entro il 31 dicembre.

In attesa di chiarimenti ufficiali, potrebbero non applicarsi anche rispetto agli obblighi 2022, le semplificazioni di cui all’art. 3 comma 6-bis del D.L. n. 73/2022 (Decreto “Semplificazioni), in base al quale, per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale attivare l’adempimento in parola è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo e non dell’anno di ricezione dell’erogazione.

Cordiali saluti
Studio Poggiani 
 


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