A partire dal prossimo 2 maggio, il fornitore o il cessionario delle detrazioni, maggiorata (superbonus), per l’abbattimento delle barriere architettoniche (75%) e sisma bonus potrà optare, irrevocabilmente, per la diluizione in dieci anni. A partire dal 3 luglio, la comunicazione potrà essere inviata, sempre tramite il medesimo servizio, a mezzo intermediario con apposita delega per il cassetto fiscale.
Così l’Agenzia delle Entrate che, con il provvedimento n. 2023/132123 (si veda ItaliaOggi del 19 aprile 2023), ha indicato le modalità di attuazione delle disposizioni, di cui al comma 4, dell'art. 9 del D.L. 176/2022 ovvero per la fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalle operazioni di cessione e/o sconto in fattura di talune detrazioni, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020.
Preliminarmente, si evidenzia che l’opzione è possibile per i titolari dei crediti da detrazione maggiorata (superbonus), di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’art. 119-ter del medesimo D.L. 34/2020, per gli interventi antisismici, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del D.L. 63/2013.
Si ricorda, infatti, che i crediti sono utilizzabili in compensazione con utilizzo della delega F24 da parte del fornitore che ha riconosciuto lo sconto sul corrispettivo al committente o da parte del cessionario che ha acquisito i detti crediti (direttamente dal fruitore della detrazione o da un precedente cessionario) con quote costanti identiche alle rate annuali che il beneficiario avrebbe potuto utilizzare in sede dichiarativa; si ricorda che, per le spese sostenute nel 2021, le quote costanti sono cinque mentre, nel caso della detrazione maggiorata, in particolare, a fronte di spese sostenute nel 2022, le quote annuali costanti sono passate a quattro.
Con l’art. 9 del D.L. 176/2022 è stata prevista la possibilità di diluire in dieci quote costanti l’utilizzo dei citati crediti, compresi quelli che sono stato oggetto di cessioni del credito successive alla prima opzione, purché derivanti dalle comunicazioni di opzione inviate alle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati, posto l’invio di una comunicazione presentata all’agenzia da parte del fornitore o dal cessionario, da eseguirsi in via telematica anche tramite intermediario, di cui al comma 3 dell’art. 3 del D.P.R. 322/1998.
Sul punto, come detto, il provvedimento prevede che la possibile spalmatura in dieci rate deve essere irrevocabile e può essere eseguita per le rate dei crediti riferite, rispettivamente, agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al superbonus (lett. a punto 1.1 del provvedimento), e agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’agenzia dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al superbonus, e inviate fino al 31 marzo 2023 per gli interventi di abbattimento delle barriere (lett. b punto 1.1 del provvedimento) e antisismici (lett. c, punto 1.1 del medesimo provvedimento).
Ciascuna nuova rata potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 241/1997, e non potrà, quindi, essere ceduta o ulteriormente ripartita (punto 2.4 del provvedimento) mentre la comunicazione, immediatamente efficace, non potrà essere rettificata e/o annullata.
La scelta per questa diversa modalità di utilizzo dei crediti indicati dovrà essere eseguita, infatti, con una specifica comunicazione, tramite il servizio web inserito nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal prossimo 2 maggio, direttamente dal fornitore che ha concesso lo sconto o a decorrere dal 3 luglio prossimo, se i titolari dei crediti vorranno avvalersi di intermediari provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale.
Come si evince nella parte del provvedimento relativo alle motivazioni, la comunicazione può riferirsi anche solo una parte del credito al momento disponibile e, con ulteriori e successive comunicazioni, potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti eventualmente e successivamente acquisiti.
Dall’esempio riportato, infine, si evidenzia che il titolare del credito dovrà stimare la quota della rata del 2023, che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (per esempio 60 a fronte di 100), e potrà utilizzare la quota residua non utilizzata (40) in dieci rate costanti (da 4 ciascuna), compensabili a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033; se al termine del 2023 avrà altri crediti residui non compensabili potrà procedere con una ripartizione decennale, previa comunicazione. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
Pistoia
Condividi sui Social Network