Gli interventi di isolamento possono riguardare anche le superfici inclinate, non solo quelle verticali e orizzontali. Sono ammesse, in aggiunta a quelle direttamente riferibili all’isolamento, anche le spese per le tubazioni, sistemi scaldanti e di regolazione, come termostati e valvole termostatiche, naturalmente entro le soglie complessive vigenti.
In sede di conversione del dl 34/2020, nella legge 77/2020, il legislatore tributario ha apportato una serie di importanti modifiche all’art. 119, in particolare, concernente la detrazione maggiorata del 110%, per alcuni interventi di risparmio energetico e antisismici, nonché all’art. 121, che riguarda invece le modalità alternative di fruibilità (cessione e/o sconto), in luogo dell’utilizzo diretto dei bonus casa.
Con riferimento agli interventi di isolamento termico, di cui al comma 1 dell’art. 119 del dl 34/2020, è stato previsto che gli stessi possono anche riguardare le superfici opache “inclinate” e non solo quelle orizzontali e/o verticali, ferma restando la necessità che l’intervento riguardi almeno il 25% della superficie disperdente.
Sono state rimodulate, inoltre, le soglie sulla base della composizione dell’edificio ovvero delle unità immobiliari che li compongono, prevedendo che si debba rispettare i criteri ambientali minimi, di cui al dm 11/10/2017.
Con particolare riferimento agli interventi sulle parti a comune per la sostituzione degli impianti di climatizzazione, di cui alla lettera b), del comma 1 dell’art. 119, è stato disposto che, limitatamente ai comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione comunitarie (n. 2014/2147 e n. 2015/2043), risulta possibile anche l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, ai sensi della lettera tt), comma 2, art. 2 del d.lgs. 102/2014.
La detrazione spetta, sempre nel limite della soglia prevista, anche per le spese riferibili allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito o per la sostituzione della canna fumaria, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con gli apparecchi a condensazione (Agenzia delle entrate, circ. 24/E/2020 § 2.1.2).
Per gli interventi antisismici, preso atto che il comma 4 di riferimento, resta pressoché identico a quello prima della conversione in legge del dl 34/2020, con la previsione dell’applicazione della detrazione maggiorata del 110% per le spese sostenute dall’1/07/2020 al 31/12/2021 per i detti interventi, è stato aggiunto un ulteriore comma (il comma 4-bis) che prevede che la detrazione indicata al periodo che precede (comma 4), fermi restando i limiti di spesa che devono essere considerati complessivamente, è fruibile anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici, sempreché il detto intervento sia eseguito “congiuntamente” a un intervento antisismico.
Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici si è assistito alla introduzione dei commi 16-bis e 16-ter, nell’art. 119 del decreto convertito con la conseguenza che (comma 16-ter in particolare) la detrazione del 110% risulta applicabile alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20kW mentre per la quota corrispondente alla potenza eccedente spetta la detrazione fissata dall’art. 16-bis, comma 1, lettera h del dpr 917/1986 (Tuir) nel limite massimo di spesa di 96 mila euro, riferito all’intero impianto, attualmente indicata nella percentuale del 50% (anziché del 36% a regime).
Resta tutto invariato per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici ma qualcosa cambia per i cosiddetti interventi “trainati” giacché è stato introdotto il comma 13-bis all’art. 119 che prevede, in tema di asseverazione, il rilascio per ogni “stato di avanzamento” dei lavori.
In effetti, il comma 13-bis dell’art. 119 richiama l’art. 121, del medesimo dl 34/2020, (quello sulla cessione o sconto in luogo dell’utilizzo diretto) il quale, tra l’altro, prevede la nuova possibilità di predisporre l’asseverazione nel corso (e per ogni) dei due stati di avanzamento lavori, con la conseguente possibilità di eseguire il trasferimento della detrazione, ai sensi del comma 1-bis del citato art. 121, nel rispetto di precise condizioni (ciascun stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento), anche prima della chiusura dei lavori.
Sul punto, l’art. 121 dispone che lo sconto in fattura non può eccedere il corrispettivo e, come detto, la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione e/o lo sconto anche nel corso dell’esecuzione dei lavori. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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