Superbonus 110% anche per la ricostruzione di una unità immobiliare collabente


  • La detrazione deve essere fruita al netto dei contributi per la ricostruzione

    L'unità immobiliare, collocata in un comune interessato dagli eventi sismici e destinataria di contributi per la ricostruzione, può beneficiare della detrazione maggiorata (110%) entro i termini più estesi (31 dicembre 2025) per la quota parte di spese rimaste a suo carico.

    Trattandosi di interventi effettuati su un edificio unifamiliare, inoltre, il limite di spesa deve essere commisurato all'unità immobiliare e alle relative pertinenze unitariamente considerate. 

    L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 119/2024, è intervenuta sulla corretta applicazione della disciplina inerente al superbonus, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel comma 8-ter, in presenza di interventi edilizi su un immobile parzialmente inagibile e destinatario di un contributo per la ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 2016.

    L’istante ha rappresentato di essere comproprietario, con il coniuge, di un edificio composto da una unità abitativa ("A/3") e di due unità pertinenziali ("C/2" e "C/6") che l’ufficio speciale della ricostruzione ha suddiviso in due parti strutturalmente autonome per le quali sono state redatte due schede AEDES.

    Poste le varie classificazioni, è intenzione del contribuente demolire e ricostruire l’intero edificio eseguendo interventi antisismici e di efficientamento energetico, rispettando la volumetria esistente e presentando un unico progetto e un’unica pratica edilizia e, di conseguenza, lo stesso ha chiesto all’agenzia chiarimenti, sia sulla corretta applicazione del bonus edilizio, sia sul termine per l’esecuzione di lavori, richiamando il comma 8-ter del citato art. 119 del D.L. 34/2020.

    Preliminarmente, si evidenzia che il comma 8-ter dispone che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, verificatisi a far data dal 1° gennaio 2009, la detrazione per gli incentivi fiscali, di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura piena del 110%.

    La norma deve essere coordinata con le disposizioni contenute sia nell’art. 2 del D.L. 11/2023 sia dall’art. 1 del D.L. 39/2024 sulle spese sostenute a partire dal 30 marzo 2024 in relazione al blocco delle opzioni ma, per quanto di interesse, l’Agenzia delle entrate, richiamando alcuni documenti di prassi datati (circolare n. 24/E/2020, risoluzione n. 60/E2020, circolare n. 30/E/2020 e circ. 23/E/2022), conferma nella risposta che la detrazione spetta sulle spese effettivamente rimaste a carico e, quindi, non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito mentre i contributi ottenuti devono essere sottratti dall’ammontare su cui si determina la detrazione.

    L’Agenzia delle entrate, inoltre, conferma che la proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione in misura piena (110%) riguarda gli interventi in oggetto, stante il fatto che l’unità immobiliare è collocata in un comune interessato da eventi sismici, in particolare del 2026, con la conseguenza che il contribuente potrà beneficiare della detrazione maggiorata in misura piena (110%) per le spese sostenute entro i termini più estesi (31 dicembre 2025) come indicati dal citato comma 8-ter.

    In relazione, infine, ai limiti di spesa ammessi al 110%, l’agenzia ribadisce che nel caso di interventi antisismici realizzati su singole unità immobiliari residenziali il citato limite è pari a euro 96.000 e il medesimo limite di spesa deve essere considerato su base annuale e riguarda il singolo immobile, con la conseguenza che deve riferirsi all'unità abitativa e alle sue pertinenze, ma unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. (riproduzione riservata)


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