Società agricole con comportamento concludente


  • Possibile anche la tassazione di gruppo e la tassazione rateizzata delle plusvalenze

    Società agricole con opzione per tassazione catastale sempre valida per comportamento concludente. Con l’omessa comunicazione, però, resta applicabile la sanzione formale da 250 a 2.000 euro. Le dette società, inoltre, possono partecipare alla tassazione di gruppo, ricorrendone le condizioni, giacché non esiste norma di esclusione.
    Questi, in pillole, i contenuti della risoluzione 28/E dello scorso 11/04/2018 (si veda ItaliaOggi 12/04/2018) con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisi chiarimenti, in particolare, sull’omessa opzione, di cui al comma 1093, art. 1, legge 296/2006 e al provvedimento attuativo (dm 213/2007), destinata alle società agricole, di cui al d.lgs. 99/2004, per la tassazione catastale, in luogo dell’ordinaria tassazione del reddito d’impresa.
    La società istante, in aggiunta a tale chiarimento, ha richiesto se, nonostante l’applicazione del regime opzionale, in qualità di consolidata, a partire dal periodo d’imposta 2017, potesse applicare la tassazione di gruppo e potesse fruire dell’eccedenza per l’aiuto alla crescita economica (Ace), se, stante la vendita di alcuni immobili di proprietà, potesse beneficiare della tassazione rateizzata delle plusvalenze, ai sensi del comma 4, dell’art. 86 del Tuir e se, infine, in presenza di interessi passivi indeducibili, maturati sino al 2015, la stessa potesse dedurre o meno gli stessi, anche in vigenza di tassazione fondiaria.
    Sul primo quesito si evidenzia, infatti, che in presenza di determinati requisiti, di cui all’art. 2, d.lgs. 99/2004 (ragione e denominazione sociale con indicazione dell’intera locuzione “società agricola” ed esercizio esclusivo delle attività di cui all’art. 2135 c.c., così come ulteriormente precisato nella circolare 50/E/2010) le società commerciali (srl, snc e sas) possono optare per la tassazione fondiaria, in luogo del reddito determinato ai sensi degli articoli da 55 e seguenti del dpr 917/1986, ai sensi dell’art. 2, del dm 213/2007, che rinvia alle disposizioni contenute nel dpr 442/1997; di fatto, la scelta deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale Iva, da presentare successivamente alla scelta operata (per esempio, se l’intenzione era quella di applicare il regime fondiario a partire dall’1/1/2017, l’opzione deve essere esplicitata nella dichiarazione Iva 2018).
    Sul punto, preliminarmente, si ricorda che una società, che ha proceduto con l’adeguamento dei patti sociali e/o degli statuti e, dall’inizio del periodo d’imposta (nel caso specifico nel 2016) svolge in “via esclusiva” l’attività agricola, di cui all’art. 2135 c.c., deve comunicare la scelta nella dichiarazione Iva del relativo periodo (nella fattispecie, relativa al periodo d’imposta 2016, ovvero nel modello “Iva 2017”).
    Non solo. Il comma 2, dell’art. 2, del dpr 442/1997 ha disposto che “nel caso di esonero dell’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta è comunicata con le stesse modalità e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi” (circ. 50/E/2010), con la conseguenza che, una volta esercitata l’opzione, il contribuente è “vincolato”, all’effettiva applicazione del regime scelto, per almeno un triennio, ai sensi del successivo art. 3, con proroga automatica di anno in anno, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta effettuata.
    Nel caso in cui, quindi, come quello analizzato dal documento di prassi, la società abbia provveduto a versare l’Ires dovuta, per il periodo d’imposta di prima applicazione del regime fondiario, con i dettami dell’art. 32 del Tuir, il regime resta applicabile, sebbene non sia stata comunicata a posteriori l’opzione per detto regime in sede di dichiarazione Iva.
    Le Entrate, sul punto, sostengono anche che, se la società a responsabilità limitata ha stanziato in bilancio le imposte calcolate in modo ordinario, valgono sempre i comportamenti concludenti e non sussistono diverse indicazioni, giacché non “può essere di ostacolo a tale conclusione la circostanza che la società istante abbia stanziato, nel bilancio relativo all’esercizio 2016, le imposte calcolate sul reddito determinato in modo ordinario dal momento che (…) a prevalere, ai fini della concreta attuazione del regime prescelto, sono i comportamenti concludenti di carattere fiscale” (circ. 209/1998 e 234/E/2000).
    L’Agenzia delle Entrate, quindi, confermando l’applicazione del comportamento concludente (in tal caso per l’anno d’imposta 2016, anche in assenza di opzione), di cui all’art. 1, dpr 442/1997, precisa ulteriormente che l’omissione dell’opzione realizza un’omissione di natura prettamente formale, con l’applicazione della sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro, ai sensi del comma 1, dell’art. 11, d.lgs. 471/1997, ma con esclusione dell’applicazione dell’istituto della “remissione in bonis”, di cui al comma 1, dell’art. 2, dl 16/2012, giacché non siamo nell’ambito dei regimi opzionali, di cui al comma 1, dell’art. 1, dpr 442/1997.
    Con riferimento, in presenza della citata opzione, della possibile applicazione della tassazione di gruppo, in particolare del consolidato nazionale, di cui agli articoli 117 e seguenti del Tuir, l’Agenzia delle Entrate rileva che, in assenza di una norma che escluda espressamente la partecipazione al regime di tassazione di gruppo delle società agricole a tassazione fondiaria, la società istante può optare, a partire dal periodo d’imposta 2017, in tal caso, in qualità di consolidata, per la detta modalità, continuando a generare reddito d’impresa; il tutto, inevitabilmente, nel rispetto e in presenza, sin dall’inizio del periodo d’imposta, di tutti gli altri requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti per l’accesso al consolidato.
    L’Agenzia delle Entrate, sul tema dell’Ace, precisa che dal reddito complessivo globale netto, dal quale è possibile dedurre l’eccedenza dell’agevolazione, deve essere scomputata una quota, pari al reddito agrario imputato al consolidato, e che il detto reddito netto costituisce la base per determinare la capienza di reddito complessivo rispetto alla deduzione, per effetto dell’esclusione del bonus per i soggetti a tassazione fondiaria, come sancito dalla lettera e), comma 1, art. 9, dm 3/08/2017.
    Con riferimento alle plusvalenze e alle minusvalenze, derivanti dalle cessioni di immobili, in presenza dei chiarimenti forniti con un preciso documento di prassi (circ. 50/E/2010) e del richiamo all’art. 86 del Tuir, del comma 3, dell’art. 5, del dm 213/2007, per le Entrate la società potrà optare per la tassazione rateizzata delle plusvalenze realizzate in costanza di tassazione fondiaria, nel rispetto delle condizioni richieste.
    Infine, l’Agenzia delle Entrate prende atto che nella dichiarazione dei redditi della società (Unico SC 2016) sono emersi interessi passivi indeducibili riportabili (eccedenza da ROL) ma anche che, in presenza di reddito forfetizzato, non vi sono espressi richiami legislativi per la determinazione del reddito con utilizzo di determinate componenti negative.
    Quindi, in costanza di tassazione fondiaria e in assenza del detto esplicito rinvio da parte del legislatore, la società non potrà applicare le disposizioni contenute nel comma 4, dell’art. 96 del Tuir, ma, in caso di fuoriuscita dal regime e fermo restando il rispetto delle condizioni richieste, la stessa società potrà abbattere il reddito, in tal caso determinato con i criteri ordinari del reddito d’impresa, utilizzando gli interessi passivi indeducibili, rilevati nell’ambito della dichiarazione dei redditi modello Unico SC 2016. ITALIA OGGI SETTE - Fabrizio G. Poggiani (riproduzione riservata)
     


    Pistoia, PT, Italia