Via libera alla cessione delle quote residue dei bonus edilizi


  • Le modifiche al software è possibile indicare le quote non utilizzate

    Al via anche la possibile cessione delle quote residue dei bonus edilizi non ancora utilizzate. Con l’aggiornamento del software, a cura dell’Agenzia delle entrate, è possibile procedere con l’indicazione delle quote di detrazioni spettanti non ancora utilizzate.

    Si ricorda che il comma 3 dell’art. 121 del dl 34/2020 ha previsto che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, oltre che nel 2022 limitatamente agli interventi che danno diritto al superbonus del 110% ai sensi del comma 7-bis del medesimo art. 121, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per lo sconto sul corrispettivo e per la cessione della detrazione, con le modalità definite dall’Agenzia delle entrate (provvedimenti n. 283847/2020, n. 326047/2020, n. 51374/2021 e n. 83933/2021).

    Le detrazioni edilizie per le quali risulta possibile esercitare le opzioni, di cui al comma 1 dell'art. 121 sono quelle elencate dal comma 2 del medesimo articolo che fanno riferimento alle spese sostenute per gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 3 del dpr 380/2001 (Testo unico edilizia), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'art. 1117 c.c., ossia degli interventi effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. b), c) e d) del medesimo art. 3, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizi, di adozione di misure antisismiche, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del dl 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%, di cui al comma 4 dell'art. 119 del dl 34/2020 e di installazione di impianti solari fotovoltaici di cui alla lett. h), comma 1 dell'art. 16-bis del dpr 917/1986, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 119 del dl 34/2020, cui si aggiungono il sismabonus acquisti, di cui al comma 1-septies dell'art. 16 del DL 63/2013, il bonus facciate, di cui ai commi 219 e 220, dell’art. 1 della legge 160/2019 e il bonus per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter del 63/2013, anche maggiorato (110%, ai sensi del comma 8 dell’art. 119 del dl 34/2020.

    Con particolare riferimento, quindi alla possibilità concessa, con l’aggiornamento del software (versione 1.0.3) a cura dell’Agenzia delle entrate è possibile optare per la cessione di tutte le rate residue di detrazione spettanti; in effetti, è stato precisato a suo tempo dall’agenzia che l’opzione si riferisce a tutte le rate ed è irrevocabile (circ. 24/E/2020).

    Quindi, un contribuente, anche per non ha fatto in tempo a presentare il modello di comunicazione per la cessione e sconto in scadenza lo scorso 15 aprile che ha sostenuto le spese per i citati interventi, può scegliere di indicare nella dichiarazione relativa al 2020 (redditi 2021) la prima rata e di cedere il credito delle restanti (quattro o nove) quote; peraltro, è possibile cedere le quote riferibili anche alla quota rimasta a carico del contribuente dopo aver ottenuto lo sconto (parziale) in fattura.

    Con la nuova versione, pertanto, è possibile cedere le restanti quote avendo cura, però, di eseguire la comunicazione obbligatoria sul modello approvato entro il prossimo 16/3/2022; la detta comunicazione, a parte la scadenza della prima prorogata più volte, a regime è fissata al 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la rata ceduta e non utilizzata; quindi, se le seconde rate, per spese sostenute nel 2020, sono da indicare nella dichiarazione relativa al 2021, la scadenza per l’invio della comunicazione è quella, come detto, del 16/03/2022.

    Infine, a livello di compilazione, se il fruitore effettua l’opzione per la cessione del credito con riferimento alle rate residue non utilizzate dovrà ricordarsi di indicare, in alternativa all’importo complessivo del credito ceduto, l’importo del credito ceduto relativo alle rate residue e il numero di rate non fruite; se si tratta di interventi eseguiti su parti comuni, la comunicazione per la cessione deve essere trasmessa a cura del soggetto che rilascia il visto di conformità, se si tratta di 110%, ovvero da ogni condòmino, se si tratta di bonus diversi da quello maggiorato. Fabrizio Giovanni Poggiani (riproduzione riservata) 


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