Via libera al social bonus a favore del Terzo settore


  • Detrazioni sulle erogazioni liberali di privati e imprese

    Al via il social bonus per le erogazioni a favore degli enti del Terzo Settore. Con il provvedimento licenziato si attua, infatti, il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50% di quelle effettuate da enti o società.

    Il ministro del Lavoro e delle politiche Sociali Orlando ha firmato recentemente il decreto di attuazione sul “social bonus”, di cui all’art. 81 del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, nei suoi 15 articoli, dispone sulle modalità per l’attribuzione, sulla misura del credito d’imposta e sui criteri per la sua fruizione; il provvedimento è stato trasmesso ai ministeri dell’interno, dell’economia e delle finanze e della cultura, per l’acquisizione delle firme degli altri ministri competenti.

    Con l’articolo 2, il provvedimento richiamato stabilisce che possono usufruire del “social bonus” le persone fisiche, gli enti che non svolgono attività commerciali e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato e, quindi, si conferma la fruizione generalizzata, sebbene modulato nelle percentuali.

    Gli enti del Terzo Settore (ETS) beneficiari delle erogazioni liberali devono comunicare trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento e provvedere a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione per l'esercizio delle attività di interesse generale.

    Per le erogazioni liberali oggetto del credito d'imposta non si applicano le nuove detrazioni e/o deduzioni di cui all'art. 83 del d.lgs. 117/2017, né le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

    Il credito d’imposta, infatti, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, in base all’articolo 4 del decreto attuativo è, come anticipato, riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50%, se effettuate da enti o società.

    Le erogazioni devono essere effettuate in favore degli enti del Terzo Settore per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, che potranno così essere utilizzati per lo svolgimento di attività di interesse generale.

    Si ricorda, inoltre, che le erogazioni liberali devono essere effettuate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo Settore e utilizzati da questi esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017, con modalità non commerciali, avere a oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei suddetti beni.

    Il bonus, come indicato dal provvedimento licenziato e in commento, è ripartito in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile in compensazione con il modello di delega “F24”, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 241/1997 e non si applica il limite annuale per l'utilizzo dei crediti d'imposta, di cui al quadro “RU” del modello “REDDITI”, pari a 250.000 euro, di cui al comma 53, dell’art. 1 della legge 244/2007 e il limite generale annuale alle compensazioni, ai sensi  dell’art. 34 della legge 388/2000.

    Il credito d'imposta non rileva ai fini della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e gli enti del Terzo settore, beneficiari delle erogazioni liberali, devono comunicare trimestralmente al ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento e provvedere a rendere pubbliche le erogazioni ricevute, nonché la destinazione e l'utilizzo delle stesse, tramite il proprio sito web istituzionale e in uno specifico portale, gestito dal detto dicastero.

    Infine, si ricorda che, per le erogazioni liberali oggetto del credito d'imposta in commento, non sono fruibili le nuove detrazioni e/o deduzioni, di cui all'art. 83 del d.lgs. 117/2017, e nemmeno le agevolazioni fiscali presenti a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI  (riproduzione riservata)

     

     

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