L'attività connessa di produzione energia da fonti rinnovabili con limiti


  • L'attività agricola deve iniziare prima degli investivemti in fotovoltaico

    Produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici a tassazione catastale nel rispetto dei limiti ma, soprattutto, in presenza di effettivo esercizio delle attività agricole principali di coltivazione, silvicoltura e allevamento di animali.
    Così i giudici aditi della commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia che, con la sentenza 92/2018, depositata lo scorso 5 giugno, è intervenuta sul tema delle attività connesse, di cui al terzo comma, dell’art. 2135 c.c., respingendo i ricorsi introduttivi, depositati avverso due avvisi di accertamento per gli anni 2011 e 2013.
    I detti avvisi di accertamento erano stati emessi dall’Agenzia delle entrate di Reggio Emilia, in conseguenza a un processo verbale di constatazione, in relazione al fatto che il contribuente avrebbe simulato l’esercizio dell’attività agricola in forma d’impresa, con l’obiettivo di beneficiare dei vantaggi, di natura tributaria, dipendenti all’esercizio di un’attività di produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche; attività che deve essere inquadrata come attività connessa alle principali, come la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l’allevamento di animali, ai sensi del terzo comma, del citato art. 2135 c.c. e nella considerazione che il ricorrente si era qualificato come imprenditore agricolo professionale (Iap), sebbene si fosse iscritto come titolare di reddito d’impresa all’interno del portale del GSE.
    Per quanto emerge dalla sentenza, il contribuente avrebbe dovuto installare i pannelli su una struttura costruita su un terreno destinato alla coltivazione della lavanda, quale attività agricola principale, ma nel suo primo anno di vita ha investito esclusivamente per la realizzazione dei pannelli fotovoltaici, disinteressandosi di quelli inerenti alla produzione della lavanda; tale atteggiamento sarebbe stato corroborato anche dal fatto che l’unico acquirente della lavanda era un privato, del quale non risultavano nemmeno i pagamenti della fornitura.
    I giudici di prima facie, superando le eccezioni preliminari, si sono concentrati sulla problematica centrale e hanno richiamato la lett. c), comma 2, dell’art. 32, dpr 917/1986 che dispone la tassazione agricola delle attività connesse e il comma 423, art. 1, legge 266/2005 con il quale il legislatore tributario ha ricondotto la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili, entro determinati limiti, nella tassazione fondiaria, se effettuate in connessione alle attività principali dall’imprenditore agricolo (a sostegno, Cassazione sentenza 1344/2013).
    La conseguenza è che, a prescindere dalla qualificazione di Iap, peraltro non richiesta dalla disciplina civilistica per l’esercizio delle attività connesse, il cospicuo investimento in pannelli fotovoltaici e l’inizio, più o meno contestuale, di una coltivazione di lavanda, finalizzata esclusivamente a giustificare la presenza di un produttore agricolo, esclude quest’ultimo dalla tassazione fondiaria del reddito prodotto con la cessione di energia elettrica, con conseguente tassazione a reddito d’impresa di natura commerciale. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


    Pistoia, PT, Italia