L'Amministrazione Finanziaria si promuove come consulente del contribuente


  • Cambia radicalmente l'interlocuzione con i contribuenti

    Cambia radicalmente l’interlocuzione tra contribuenti e fisco. L’amministrazione finanziaria ambisce a diventare il consulente dei professionisti e delle associazioni di categoria e offre anche una consulenza spicciola, avvalendosi dei servizi telematici, su istanze dei contribuenti di minori dimensioni, comprese società semplici, personali e soggetti equipollenti.

    Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 2024 n. 2 del d.lgs. 30 dicembre 2023 n. 219/2023 sono state introdotte alcune importanti nella legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), in ossequio a quanto disposto dalla legge di riforma fiscale n. 111/2023.

    L’obiettivo del legislatore è stato quello di modificare l’interlocuzione tra i contribuenti e il fisco, potenziando l’emanazione di documenti di prassi, limitando l’invio di istanze di interpello e agevolando la consultazione diretta, anche semplificata.

    Con riferimento ai documenti di prassi, il provvedimento indicato, con l’art. 10-septies introdotto nella legge n. 212/2000, dispone sui contenuti e le finalità delle circolari mentre il comma 2 dispone che, nell’elaborazione delle circolari, si possono attivare interlocuzioni preventive con soggetti istituzionali, ordini professionali e associazioni di categoria o con altri enti di espressione collettiva, ribadendo che i detti documenti possono essere resi disponibili, in pubblica consultazione, anche prima della loro pubblicazione.

    Si tenta di modificare le finalità di detti documenti, che hanno una mera valenza interna tra uffici centrali e uffici periferici, addirittura a tal punto che nemmeno i giudici tributari li tengono in debita considerazione con la conseguenza che non si comprende bene quale sia l’obiettivo di questa scelta se non quella di farsi avallare indicazioni che potrebbero, però, non valere, per tutte le fattispecie e per tutto il territorio nazionale, anche perché è stato sottolineato che le circolari devono attenersi agli indirizzi politici amministrativi stabiliti dal dicastero competente con le decisioni adottate in materia di atti normativi e di adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo.

    Il nuovo 10-octies della legge n. 212/2000 dispone che l’amministrazione finanziaria può offrire la propria consulenza alle associazioni sindacali e di categoria, agli ordini professionali, agli enti pubblici o privati, alle regioni e agli enti locali e alle amministrazioni dello Stato, su istanza degli interessati, al fine di fornire i propri indirizzi sulle disposizioni generali; con il successivo comma 2, inoltre, si dispone che la richiesta di consulenza giuridica non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

    Con l’ulteriore inserimento dell’art. 10-nonies si dispone che i contribuenti possono proporre quesiti all’amministrazione finanziaria al fine di ottenere una loro interpretazione, con il chiaro obiettivo di ridurre la quantità degli interpelli che, per esempio, con l’applicazione del superbonus, di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, ha raggiunto davvero livelli improponibili, peraltro su fattispecie molto spesso ricorrenti.

    Potranno usufruire del detto servizio di consultazione le persone fisiche, anche non residenti, e i contribuenti di minori dimensioni, come le società semplici e quelle in nome collettivo, in accomandita semplice e le società ad esse equiparate, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986, che utilizzano il regime di contabilità semplificata; nel caso sia possibile fornire la risposta, ottenibile dalle banche dati, la stessa produce gli effetti di cui al comma 2 del precedente art. 10 per il contribuente istante.

    Il provvedimento modifica integralmente le disposizioni in materia di interpello, di cui all’art. 11 della legge n. 212/2000, che si ottiene a pagamento e con importo variabile in relazione alla tipologia di contribuente, del suo volume d’affari o di ricavi e proporzionato alla rilevanza ed alla complessità della questione sottoposta; con apposito decreto del ministero dell’economia saranno definite misura e modalità di corresponsione del contributo.

    Infine, con l’inserimento del comma 8 del citato art. 11, che prevede che le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1972 e di cui al comma 5 dell’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972, riferibili alla inutilizzabilità dei dati, notizie, atti registri e documenti non esibiti, non si rendono applicabili a quelli richiesti dall’amministrazione nella fase istruttoria dell’interpello. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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