Gli impianti come le fognature e i sistemi di depurazione non rilevano ai fini della verifica dell’autonomia funzionale dell’unità abitativa. Congruità anche per le parcelle dei professionisti tecnici che devono rispettare sia il limite indicato per ogni intervento ammesso in detrazione, sia quello specifico per i compensi relativi alle progettazioni.
Queste alcune delle precisazioni fornite, con la circolare 30/E di ieri, dall’Agenzia delle entrate sul tema della detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, utilizzando i quesiti posti nel corso degli incontri con la stampa specializzata, le associazioni di categoria e gli ordini professionali.
La circolare, innanzitutto, fa il punto sulle novità (modifiche) introdotte al citato art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche dalla legge 77/2020, con le disposizioni di cui al dl 104/2020 (decreto Agosto) evidenziando, tra le altre, la diversa e più ampia definizione di accesso autonomo, da intendersi ora come l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.
Beneficiari. Riguardo ai beneficiari viene precisato che per gli enti non profit, indicati dall’art. 119 dl 34/2020, non opera la limitazione in ordine agli interventi su edifici residenziali e sul numero di due unità immobiliari, poiché tale ultima limitazione vale soltanto per le persone fisiche non titolari di impresa e/o lavoro autonomo.
Possono fruire del 110% anche i titolari dell’impresa agricola e/o soci, amministratori di società semplici agricole o affittuari, conduttori (e coadiuvanti), nonché i dipendenti delle aziende del primario a condizione che gli interventi siano eseguiti su fabbricati rurali ad uso abitativo, dovendo fare riferimento al comma 3, dell’art. 9 del dl 557/1993.
L’Agenzia conferma l’esclusione, per gli interventi eseguiti da persone fisiche sugli immobili non residenziali anche se posseduti da soggetti non esercenti attività d’impresa e/o di lavoro autonomo.
Tipologia. Con riferimento agli interventi realizzati su un edificio bifamiliare con accesso indipendente, l’agenzia precisa che gli impianti non indicati nel decreto 6/08/2020 (lettera i, comma 3, art. 1) come, ad esempio le fognature e i sistemi di depurazione, non devono essere considerati ai fini della verifica dell’autonomia funzionale delle unità immobiliari, alla stessa stregua di un allaccio alla rete di teleriscaldamento per una unità immobiliare.
Confermata la possibilità di fruire del 110% anche per gli interventi eseguiti su edifici collabenti (F/2) e limite di spesa fissato a 96.000 per unità immobiliare per gli interventi finalizzati al consolidamento statico e di riduzione di rischio sismico ma, in tale ultimo caso, se realizzati sulle parti comuni degli edifici, la soglia indicata è moltiplicata per il numero delle unità collocate nell’edificio.
Interventi. Non possono essere qualificati come interventi trainati gli interventi di riqualificazione globale degli edifici, di cui al comma 344, dell’art. 1 della legge 296/2006.
L’installazione degli impianti fotovoltaici, nei limiti previsti, può essere agevolata se eseguita sulle parti comuni, sulle singole unità immobiliari del condominio, su edifici unifamiliari e su unità indipendenti e autonome.
Nel caso in cui sull’edificio vengano eseguiti più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ogni intervento (ris. 60/E/2020) ed è possibile fruire della detrazione in presenza di distinta contabilizzazione.
Nel caso di interventi su impianti termici centralizzati concorrono alla determinazione della spesa massima anche le pertinenze e, nel caso di sostituzione della chiusura oscurante con i serramenti nel rispetto dei valori di trasmittanza, i detti interventi si devono ritenere trainati e, quindi, beneficiano del 110% solo se eseguiti contestualmente a quelli trainanti.
Cessione e attestazioni. Il condomino moroso non ha diritto ad alcuna detrazione e l’amministratore non deve comunicare alcun dato ma è possibile eseguire la cessione della detrazione del 50% per gli interventi di recupero edilizio o il bonus facciate per le spese sostenute già nel gennaio 2020.
Non è necessario produrre l’asseverazione ai fini della cessione o sconto in fattura, rispetto a quelle richieste dalla specifica disciplina, per i bonus diversi dal 110%, e le parcelle dei professionisti devono rispettare un doppio limite, quello previsto dal decreto interministeriale per ogni intervento e quello indicato nel decreto del ministro della giustizia 17/06/2016. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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