Detrazione maggiorata (superbonus) applicabile nella misura del 110% per gli interventi eseguiti a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Devono intendersi tali quelli iniziati a partire da tale data o quando la comunicazione di inizio attività asseverata superbonus (CILAS) è stata presentata a partire dalla detta data o la data di inizio lavori indicata in detta comunicazione sia successiva al 31 dicembre 2022 o la comunicazione sia antecedente al 1° gennaio 2023 purché, in tal caso, il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dal 2023. Ripartizione possibile in dieci anni, anziché in quattro, delle spese sostenute per gli interventi nel 2022 ma sempre se non transitate nelle dichiarazioni 730/2023 o REDDITI 2023.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare 13/E del 13 giugno scorso, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle più recenti novità introdotte in materia di 110% dal decreto Aiuti-quater, dalla legge di bilancio 2023 e dal D.L. 11/2023.
Slitta dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il termine per fruire del superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, sempre se al 30 settembre 2022 sono stati eseguiti lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Nella circolare si evidenzia che, a seguito delle modifiche intervenute, il comma 8-bis, primo periodo, dell’articolo 119 del D.L. 34/2020, prevede che la detrazione maggiorata, relativamente agli interventi eseguiti dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dalle Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, spetta nella misura intera pari al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e nella più ridotta misura del 90%, per quelle sostenute nell’anno 2023, tenendo conto della data di presentazione della CILAS per i vari soggetti (privati e condomini) o in presenza di demolizione e ricostruzione.
Nel rispetto delle condizioni richieste continuano a rendersi applicabili le disposizioni previgenti contenute nel citato comma 8-bis, con applicazione dell’aliquota nella misura del 110%, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.
Per l’agenzia le condizioni richieste devono essere verificate soltanto sugli interventi trainanti che si trascinano dietro gli interventi trainati mentre, in presenza di variante alla CILA (per esempio, cambio dell’impresa esecutrice o del committente dei lavori o realizzazione di interventi non previsti inizialmente), l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante, per gli interventi su parti comuni, non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti.
Il comma 8-bis, secondo periodo, prevede l’applicazione della detrazione nella misura del 110% alle spese sostenute entro il 31 marzo 2023 dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, l’ammontare dei lavori eseguiti sia almeno pari al 30% dell’intervento complessivo.
L’agenzia precisa che, per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 sulle unità immobiliari di persone fisiche, di cui alla lett. b), comma 9 dell’art. 119, la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro, fornendo ulteriori indicazioni sulla determinazione di detto reddito.
Sul punto era importante comprendere cosa si dovesse intendere per interventi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2023; viene chiarito, infatti, che si deve far riferimento a lavori iniziati da tale data, quanto la CILAS è stata presentata a decorrere dalla detta data e la data di inizio lavori risulti successiva al 31 dicembre 2022 o quando i lavori, anche se la comunicazione è antecedente al 1° gennaio 2023, sono iniziati partire dal 2023.
Infine, in relazione a quanto disposto dal comma 8-quinquies dell’art. 119, che prevede la possibilità di ripartire il beneficio fiscale in dieci anni, anziché in quattro anni, per le spese sostenute nel 2022 viene precisato che la detta nuova ripartizione decorre dal periodo d’imposta 2023 e che risulta irrevocabile , sempre se la spesa del 2022 (detraibile in tale anno in dichiarazione secondo le ordinarie regole) non risulti indicata nella relativa dichiarazione del periodo (730/2023 o REDDITI 2023). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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