La riforma dello Statuto del contribuente porta in pancia la limitazione della responsabilità dei Funzionari pubblici


  • E gli atti sono da ritenere nulli o annullabili solo se privi di elementi essenziali

    Con la riforma dello Statuto dei diritti dei contribuenti spunta la novità relativa alla limitazione della responsabilità dei funzionari della Pubblica Amministrazione alle sole ipotesi di dolo, nell’ambito dell’istituto dell’autotutela.

    E, in tema di annullabilità, nullità e irregolarità degli atti impositivi, le disposizioni fanno espressamente salvi quelli che risultano privi di elementi essenziali, sempre che, i detti elementi, non costituiscano un vizio di annullabilità.

    Così Assonime (Associazione fra le società italiane per azioni) che, con la circolare 30 settembre 2024 n. 18 è intervenuta sulle modifiche introdotte dal legislatore, con il d.lgs. 219/2023, alla legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

    La revisione attuata dal provvedimento citato, entrato in vigore lo scorso 18 gennaio, alla legge 212/2000 ha la finalità di rafforzare alcuni istituti, già presenti all’interno, ma anche di introdurre alcuni nuovi istituti, come l’autotutela obbligatoria e il contraddittorio endo-procedimentale, al fine di rafforzare i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

    La prima importante modifica, ai sensi del novellato art. 1 della legge 212/2000, concerne la qualificazione dello Statuto che non rappresenta più esclusivamente un insieme di principi generali dell’ordinamento tributario ma anche una enunciazione dei criteri di interpretazione della legislazione fiscale, anche nel rispetto degli indirizzi comunitari.

    Il comma 4-bis dell’art. 2 dello Statuto dispone che le norme tributarie impositive, che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi, si rendono applicabili esclusivamente ai casi e ai tempi in esse considerati; si tenta, quindi, di codificare il divieto di applicazione analogica delle disposizioni tributarie contenenti la disciplina dei soggetti passivi e del presupposto impositivo mentre il principio di irretroattività delle norme tributarie viene rinforzato con la modifica dell’art. 3, secondo il quale le presunzioni legali non si applicano retroattivamente.

    La circolare commenta la previsione, di cui all’art. 6-bis della legge 212/2000, con la quale si attua la generalizzazione del contradditorio endo-procedimentale, con riferimento a tutti gli atti impugnabili; le disposizioni appena richiamate, di cui all’art. 6-bis, raccolgono le indicazioni della Consulta e si allineano al diritto comunitario e agli standard di tutela internazionale, a pena di annullabilità dell’atto, ai sensi del nuovo art. 7-bis del medesimo Statuto.

    Si stabilisce, quindi, il diritto al contraddittorio preventivo effettivo e informato esteso a tutti gli atti, autonomamente impugnabili davanti agli organi della giurisdizione tributaria, salvo quanto previsto dal successivo comma 2 dell’art. 6-bis ovvero con l’esclusione degli atti automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, come indicati da un provvedimento ad hoc del ministero dell’economia e delle finanze, nonché degli atti che contengono recuperi per i quali sussista un fondato pericolo per la riscossione.

    Una ulteriore novità è rappresentata, sempre in tema di obbligatorietà del contraddittorio preventivo, dalle modalità operative, per le quali, ai sensi del successivo comma 3, l’Amministrazione finanziaria deve inviare al contribuente, con modalità idonee alla conoscibilità, lo schema di atto autonomamente impugnabile, assegnando un termine, non inferiore a sessanta giorni, per consentire la presentazione di controdeduzioni o per estrarre copie di atti e documenti dal fascicolo.

    L’art. 7 interviene sulla necessaria chiarezza e motivazione degli atti mentre i successivi e nuovi articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater intervengono sulla annullabilità, nullità e irregolarità degli atti, ancorché le disposizioni di quest’ultimo articolo faccia espressamente salvi gli atti impositivi che risultino privi di elementi e informazioni essenziali, sempre che gli stessi non costituiscano un vizio di annullabilità; sul punto permane l’incertezza sull’aggravio delle spese processuali e sul differimento dei termini per impugnare l’atto, stante il fatto che i detti atti producono i loro effetti.

    Dopo aver trattato la tutela dell’integrità patrimoniale del contribuente, ai sensi del successivo art. 8, la circolare analizza il nuovo art. 9-bis in tema di ne bis in idem nel procedimento tributario che rappresenta un principio di civiltà giuridica con la quale si dispone che il contribuente ha diritto a che l’Amministrazione Finanziaria eserciti l’azione accertativa relativamente a ciascun tributo, una sola volta per ogni periodo d’imposta, e il nuovo art. 10-ter in tema di proporzionalità nel procedimento tributario.

    Infine, viene analizzata la nuova disciplina dell’autotutela (articoli 10-quater e 10-quinquies della legge 212/2000), prendendo atto degli annunciati punti di forza del novellato istituto: l’estensione del potere di annullamento degli atti viziati, anche se definitivi, l’impugnabilità del diniego o del silenzio sull’istanza di annullamento e la limitazione alle sole ipotesi di dolo della responsabilità dei funzionari. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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