Le somme corrisposte dalle banche, a titolo di risarcimento ai propri soci, sono esenti da imposte.
Le stesse, infatti, qualificabili come meri risarcimenti dei danni subiti per effetto di una attività non proprio trasparente da parte degli istituti di credito, hanno la finalità di reintegrare la perdita subita dal sottoscrittore in modo forfetizzato.
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 18/12/2017 n. 153/E, ha risposto a una precisa istanza d’interpello, fornendo chiarimenti in merito al trattamento tributario delle somme corrisposte ai soci da un istituto di credito, in seguito ad accordi transattivi, che hanno determinato il riconoscimento di una indennità risarcitoria a fronte di alcune e diverse pretese.
Nell’istanza della banca, in effetti, si da atto, che l’istituto di credito, nel corso dei primi mesi del 2017, ha provveduto a rimborsare in modo forfetario, con un ammontare fisso (9 euro), i propri soci, per ristorare gli stessi dalle perdite subite in seguito all’investimento che gli stessi soci avevano effettuato con l’acquisto di partecipazioni dell’istituto.
Negli atti transattivi, al vaglio dell’Agenzia delle Entrate, in effetti, emerge chiaramente che i detti indennizzi sono riconosciuti per far fronte ad una serie di situazioni non trasparenti dell’istituto di credito, collegate, soprattutto, alla disinformazione, a prezzi determinati sulla base di un quadro informativo non corretto o completo, alla mancata pubblicazione della disciplina relativa alle attività di intermediazione, per danni da mancato disinvestimento e da irregolarità formali nei contratti.
Si tratta, evidentemente, di indennità riconosciute per presunti danni, derivanti essenzialmente da una chiara e ripetuta negligenza dell’istituto di credito.
L’agenzia ricorda, preliminarmente, che la stessa si era già espressa con altro documento di prassi (risoluzione n. 3/E/2017), a sostegno della risposta a una recente interrogazione (Q.T. 3-02923/2016), con particolare riferimento alle somme erogate a favore di vittime della risoluzione degli istituti di credito a valere sul fondo di solidarietà, di cui ai commi da 855 a 861, dell’art. 1, legge 208/2015 (Stabilità 2016), concludendo per la non imponibilità delle somme, in relazione alla finalità degli indennizzi destinati, anche in tal caso, a ristorare il pregiudizio subito, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza, di cui al d.lgs. 58/1998 (T.U.F.).
Quindi, le Entrate esaminati gli accordi transattivi che accompagnavano l’istanza in commento e che confermano, in sostanza, i contenuti e le medesime caratteristiche di quelli oggetto del documento di prassi richiamato (risoluzione n. 3/E/2017), hanno chiarito, rispondendo al quesito della banca, che chiedeva se la banca avesse assunto, nell’erogazione delle somme, la qualifica di sostituto d’imposta, che anche nella fattispecie indicata si tratta di indennizzi corrisposti ai soci che non assumono alcuna rilevanza reddituale, poiché finalizzati, testualmente, a reintegrare forfetariamente la perdita economica (danno “emergente”) subita dal percettore a fronte delle predette condotte non conformi poste in essere dalla banca. ITALIA OGGI - Fabrizio G. Poggiani (riproduzione riservata)
Pistoia, PT, Italia
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