Per i soggetti ISA possibile versamento delle imposte da dichiarazione entro il 30 agosto con maggiorazione


  • La maggiorazione dello 0,40 per cento permette l'ulteriore slittamento dei versamenti delle imposte

    I contribuenti che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo e per i quali sono stati approvati gli Isa, a prescindere dal fatto che tale disciplina sia stata concretamente applicata e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro, potranno far slittare il termine dei versamenti di ulteriori trenta giorni, dal 31 luglio 2024, applicando una maggiorazione pari allo 0,40%.

    Com’è noto, il d.lgs. n. 13/2024 ha disposto la proroga al 31 luglio 2024 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA che scadono il 30 giugno 2024, per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale - Isa (art. 37), senza alcuna maggiorazione.

    Con l'art. 37 del citato d.lgs. n. 13/2024 sono stati prorogati, infatti, al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, che scadono il 30 giugno 2024, in relazione ai contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), compresi quelli aderenti al regime forfetario (legge n. 190/2014) o di vantaggio (D.L. n. 98/2011).

    Il rinvio del termine di versamento è stato previsto contestualmente all’introduzione concordato preventivo biennale, disciplinato dal medesimo d.lgs. n. 13/2024, per agevolare contribuenti e professionisti nel primo anno di applicazione del nuovo istituto; il nuovo termine del 31 luglio si applica, infatti, solo per quest'anno, in deroga alle scadenze ordinarie e, sebbene l'introduzione della proroga sia legata al fatto che si tratta del primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, la sua efficacia ha portata generale, includendo anche contribuenti che non potrebbero aderire al concordato preventivo, come i contribuenti soggetti agli Isa, ma per i quali operano cause di esclusione e i soggetti in regime di vantaggio di cui al D.L. 98/2011.

    L'art. 37 non contempla, però, la possibilità di effettuare i versamenti citati con il differimento di trenta giorni, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 del D.P.R. n. 435/2001, applicando la maggiorazione dello 0,40%; la detta possibilità non risulta neppure prevista dalle istruzioni alle dichiarazioni (Redditi e IRAP).

    Per tale motivo, la lett. n), del comma 1 dell’art. 3 del decreto correttivo, in corso di approvazione, modifica l’articolo 37 citato, relativo al differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato, inserendovi, al comma 1, un ulteriore periodo mediante il quale si prevede che limitatamente al 2024, conformemente a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 12 del d.lgs. n. 241/1997, sarà possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e di Iva entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme dovute dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

    Stante il fatto che la suddetta proroga si applica solo nel 2024, rimangono fermi i termini a regime che, per quanto riguarda le imposte dirette e l'Irap, sono definiti dall'art. 17 del D.P.R. n. 435/2001.

    Per espressa disposizione normativa, quindi, possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che applicano il regime forfetario e il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o che presentano altre cause di esclusione dagli Isa (per esempio, inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfetaria del reddito e quant’altro), con la conseguenza che le uniche cause ostative risultano essere quelle relative alla mancata approvazione degli Isa per il settore specifico di attività e, in caso di approvazione dell'Isa per lo specifico settore di attività, la presenza di ricavi o compensi superiori alla soglia di 5.164.569,00 euro.

    Si ricorda, infine, che l'ambito soggettivo di applicazione degli Isa riguarda gli esercenti le attività di impresa, arti o professioni, con la conseguenza (Agenzia delle entrate, risposta n. 3305/2019) che non possono ottenere la proroga le persone fisiche, le società semplici e agli enti non commerciali, che svolgono attività agricole rientranti nel reddito agrario, di cui all’art. 32 del dpr 917/1986 (Tuir), mentre la proroga è applicabile alle snc, alle sas, alle società di capitali e cooperative, in quanto, ai sensi della lett. c), comma 2 dell’art. 55 e dell’art. 81 del Tuir, i detti soggetti sono titolari di reddito d'impresa, anche con riferimento all'esercizio di attività agricole nei limiti dell'art. 32 del Tuir, anche qualora abbiano esercitato l'opzione per la determinazione del reddito su base fondiaria. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata) .


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