Dagli uffici provinciali delle Entrate in arrivo, nel corso dei mesi di giugno e luglio 2023, quindi in pieno periodo dichiarativo, le richieste di esibizione dei documenti da controlli formali per le dichiarazioni REDDITI PF 2021 – anno d’imposta 2020.
Si ricorda, innanzitutto, che il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi è effettuato dalle direzioni provinciali sulla base di quanto prescritto dall’articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973.
Con questa tipologia di controllo, l’agenzia verifica che i dati esposti in dichiarazione, in tal caso REDDITI PF – anno d’imposta 2020, risultino conformi alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti esterni come gli enti previdenziali e assistenziali.
Si tratta, in particolare, di un mero riscontro destinato a verificare la correttezza delle dichiarazioni, tanto legittimo quanto intempestivo, stante il periodo dichiarativo, estremamente intenso, che ha comportato anche la proroga dei versamenti per i soggetti Isa e i necessari tempi di ricerca, verifica e fascicolazione della detta documentazione.
Il contribuente è invitato dall’ufficio, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, a esibire o trasmettere la documentazione, anche in fotocopia, attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti, qualora emergano difformità tra i dati in possesso dell’Agenzia delle entrate e quanto esposto in dichiarazione; il termine di trenta giorni non è stato disposto dalla legge ma deriva dalla prassi operativa degli uffici, con la conseguenza che l'esibizione tardiva non deve dare luogo a sanzioni, ferma restando la buona fede tra uffici e contribuente.
Risulta possibile eseguire la consegna anche a mezzo del canale Civis, con le modalità indicate nel documento allegato alla richiesta e con invio dei documenti in formato elettronico.
L’ufficio provinciale avverte che, se la documentazione presentata non risulta idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati ma anche nelle ipotesi di mancato invio della documentazione richiesta, al contribuente viene inviata una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la rettifica dei dati dichiarati e la richiesta, a mezzo avviso bonario, delle somme dovute, gravate di sanzioni e interessi.
Si ricorda, peraltro, che il controllo formale consente di escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto, di escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito, di determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti, di liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente e di correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
La citata comunicazione degli esiti del controllo formale dovrebbe essere inviata con raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione ma, attualmente, le comunicazioni datate 6 giugno stanno arrivando ai contribuenti a mezzo di posta ordinaria. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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