Errori formali nelle comunicazioni di cessioni crediti: le comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) inviate all’Agenzia sono da tutte ripresentare. Solo dopo due anni dal debutto della piattaforma di cessione dei crediti fiscali l’Agenzia delle entrate ha infatti ufficializzato, nella circolare n. 33/E dello scorso 6 ottobre (§ 5), le modalità di comunicazione degli errori formali e l’indirizzo PEC al quale inviarle. E come se ciò non bastasse, nella suddetta circolare si legge che le “eventuali segnalazioni e istanze già trasmesse all’Agenzia delle entrate con differenti modalità dovranno essere nuovamente inviate secondo le indicazioni contenute nella presente circolare”.
Ovvio che in questi due anni di operatività della piattaforma, le comunicazioni di errori formali commessi nella trasmissione delle istanze non sono state una “eventualità” ma una vera e propria necessità tenuto conto anche della farraginosità della piattaforma e della sua manifesta incompletezza.
Più volte, anche dalle pagine di questo giornale, erano state segnalate le difficoltà degli operatori che si accorgevano, dopo i fatidici cinque giorni dall’invio, di aver commesso alcuni errori nella compilazione dei modelli. Alle richieste di aiuto degli operatori l’amministrazione finanziaria aveva finora ritenuto di non dover rispondere, almeno ufficialmente, precisando termini e modalità di comunicazione degli errori formali commessi.
Nel silenzio dell’amministrazione gli operatori, facendo affidamento su alcune risposte fornite dai call center dell’Agenzia delle entrate o dagli uffici periferici interpellati, avevano proceduto ad informare il fisco della presenza di errori, non sostanziali e non invalidanti la procedura di cessione, attraverso l’indirizzo PEC generico della stessa Agenzia delle entrate (agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it).
Al di là delle considerazioni circa il mancato rispetto dei principi di collaborazione e buona fede fra contribuenti e amministrazione che dovrebbero sempre guidare l’operato dell’Agenzia delle entrate, vediamo più nel dettaglio quali sono le modalità operative che vengono “ora per allora” introdotte dal suddetto documento di prassi amministrativa.
Nel paragrafo 5.1) della circolare in commento, l’Agenzia delle entrate, dopo aver elencato le varie ipotesi di “errori formali” che possono essere stati commessi nell’invio dei modelli di comunicazione, nonché la validità dell’opzione comunque trasmessa purché in possesso di tutti i presupposti ed i requisiti previsti dalle disposizioni di legge, l’amministrazione finanziaria individua le modalità con le quali dovranno essere effettuate le comunicazioni di errori commessi in futuro e ripetere quelle già inviate in questi due anni di operatività della piattaforma.
Ai fini dei successivi controlli, si legge nel documento di prassi in commento, il cedente, l’amministratore di condominio o l’intermediario che ha inviato la comunicazione deve segnalare all’Agenzia delle entrate l’errore commesso e indicare i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità), all’indirizzo di posta elettronica certificata, finora sconosciuto: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
Secondo l’Agenzia delle entrate i suddetti soggetti dovrebbero riprendere tutte le comunicazioni di posta elettronica certificata (pec) inviate in questi due anni alla stessa Agenzia, alle quali non ha peraltro quasi mai risposto, e procedere con il reinvio delle stesse “ora per allora” sottoscrivendo digitalmente le stesse o inserendo la firma autografa corredata da un documento valido di identità del dichiarante.
Ma non si poteva più semplicemente affermare che erano fatte salve le comunicazioni pec già inviate dagli operatori in questi due anni?
Le comunicazioni PEC che si sono inoltrate in questi mesi sono quasi sempre partite dagli intermediari che hanno inoltrato le comunicazioni per cui non si capisce il senso di richiedere agli stessi un nuovo invio con tanto di firma digitale o copia del documento di identità.
Ancora una volta, purtroppo, l’Agenzia delle entrate non ha perso l’occasione per complicare la vita degli operatori. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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