Gli eredi possono comunicare all'Agenzia delle entrate la rinuncia ai rimborsi fiscali del de cuius


  • Il modello on line da inviare tramite il servizio web specifico

    È stato approvato il modello ad hoc e le relative istruzioni per i chiamati all’eredità che non intendono ricevere le somme a titolo di rimborso del de cuius. Modello on-line da inviare tramite un servizio web dell’Agenzia delle entrate, ma soltanto a partire dal prossimo 17 ottobre.

    L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 1° settembre scorso (n. 2022/339178) ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di “Comunicazione relativa ai rimborsi intestati a un contribuente deceduto da parte del chiamato all’eredità”; si tratta, in sintesi, di un modello specifico da utilizzare per comunicare all’Agenzia delle entrate di non voler ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto.

    Con lo stesso provvedimento, l’agenzia ha anche fissato le modalità di trasmissione, ai sensi del comma 6-bis dell’articolo 28 del d.lgs. 346/1990.

    Com’è noto, infatti, l’articolo 5 del D.L. 73/2022, convertito in legge, è intervenuto modificando l’articolo 28 del d.lgs. 346/1990, in materia di imposta di successione, prevedendo che i rimborsi fiscali, spettanti al contribuente deceduto, siano erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all’eredità, come indicati nella dichiarazione di successione, sempre se l’eredità è devoluta per legge e per l’importo riferibile alla propria quota ereditaria.

    Il provvedimento, preliminarmente, dispone che, con riferimento ai rimborsi per i quali è già in corso un’attività istruttoria da parte dell’ufficio incaricato, per l’individuazione dei beneficiari si rende applicabile la procedura previgente

    Tale novità è destinata a semplificare e velocizzare il relativo pagamento dei rimborsi di natura fiscale gestiti dall’Agenzia delle entrate e prevede, in aggiunta, la facoltà per gli eredi di comunicare all’Agenzia delle entrate che non intendono ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto.

    La comunicazione è predisposta in modalità digitale, deve contenere i codici fiscali del deceduto e del chiamato all’eredità, nonché il codice fiscale dell’eventuale rappresentante firmatario e deve essere inviata, a cura del richiedente, dall’eventuale rappresentante o tramite un incaricato autorizzato, mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate; una volta inviato il modello, il sistema consegna una ricevuta che ne attesta la sua acquisizione.

    La ricevuta è messa a disposizione, si legge nel provvedimento, soltanto del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nella sezione “ricevute” della propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione on line.

    Le istruzioni per la compilazione precisano, inoltre, che la comunicazione può essere inviata soltanto successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione e può essere revocata in un qualsiasi momento successivo all’invio, chiedendo il pagamento dei rimborsi intestati al contribuente deceduto.

    Nelle motivazioni del provvedimento in commento viene ulteriormente chiarito che se la dichiarazione di successione non è presente, in quanto sussistono le condizioni per ottenere l’esenzione dalla presentazione oppure se l’eredità non è devoluta per legge, i rimborsi sono erogati a seguito dell’attività degli uffici dell’Agenzia delle entrate per la corretta individuazione dei beneficiari.

    Le disposizioni del decreto semplificazione, inoltre, prevedono che il chiamato all’eredità, che non intende accettare il rimborso fiscale già erogato in suo favore, deve procedere con il riversamento dell’importo erogato all’Agenzia delle entrate mentre il provvedimento direttoriale dispone che la restituzione deve avvenire con le modalità già definite da un preciso e datato documento di prassi (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 86/E/2011).

    L’erede, peraltro, è tenuto a restituire il rimborso erogato a suo favore, sempre se non intendeva ottenerlo, anche se non ha provveduto a inviare la comunicazione, di cui al provvedimento direttoriale in commento, come indicato puntualmente nella parte relativa alle motivazioni.

    Pertanto, come indicato in precedenza, la comunicazione indicata, nel modello approvato, dovrà essere predisposta in modalità elettronica e trasmessa esclusivamente attraverso un servizio web che sarà disponibile, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 17/10/2022. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

     


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