Ecobonus al 110% con percorso complicato


  • Ecobonus vera e propria chimera

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    Ecobonus al 110% una vera e propria chimera. Per il 2020 si devono considerare solo le spese sostenute dal prossimo 1° luglio, nel rispetto delle soglie previste e della tipologia di intervento eseguito, sempre che si raggiunga una classe energetica superiore. Esclusi gli interventi sulle seconde case unifamiliari, ammessi sugli appartamenti in condominio.

    Questo ciò che si evince dalla lettura definitiva dell’art. 119 del dl 34/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19/05/2020 n. 128 avente ad oggetto la detrazione maggiorata per gli interventi di riqualificazione energetica e per l’adozione di misure antisismiche, con possibile installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

    Com’è noto è stata incrementata al 110%, l’aliquota della detrazione spettante per determinati interventi di riqualificazione energetica, di riduzione del rischio sismico, nonché di installazione di impianti fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

    La prima problematica concerne la decorrenza giacché le spese devono essere sostenute (quindi in applicazione del noto “principio di cassa” tipico delle persone fisiche) dall’1/07/2020 al 31/12/2021 e, quindi, posto che gli interventi già iniziati si configurino come quelli prescritti dalle disposizioni, ovvero concernenti interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’in­volucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda del­l’edificio medesimo, interventi sulle parti a comune degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe “A” di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18/02/2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di micro-cogenerazione o interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’in­stal­la­zione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di micro-cogenerazione, il bonus sarà fruibile se la spesa è sostenuta, quindi pagata, a decorrere dal 1° luglio prossimo.

    La seconda limitazione riguarda l’applicazione della detrazione, a tutti gli altri e diversi interventi di riqualificazione energetica, di cui all’art. 14 del dl 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento, stante il fatto che le nuove disposizioni richiedono, quale condizione necessaria per fruire della detrazione, che gli stessi siano eseguiti “congiuntamente” ad almeno uno dei tre interventi principali indicati.

    Si aggiunga che anche l’installazione degli impianti fotovoltaici e delle colonnine di ricarica ottengono la maggiorazione del 110% ma soltanto se l’installazione è eseguita contestualmente agli interventi principali (cappotto, impianti di climatizzazione in condomini  in edifici unifamiliari), se l’energia eccedente è ceduta gratis al GSE e se gli interventi non sono abbinati ad altri incentivi pubblici o altre agevolazioni.

    Sussistono anche limiti quantitativi poiché è previsto che la detrazione del 110% spetta, in presenza dei detti interventi, ma nel limite massimo di spesa non superiore a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali, a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e a 30.000 euro per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale; se l’intervento consiste nella sostituzione degli impianti di riscaldamento la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

    L’ulteriore limitazione, inoltre, riguarda l’edificio su cui i detti interventi vengono eseguiti poiché la detrazione maggiorata, con aliquota del 110%, non spetta, per espressa previsione normativa, quando le spese per gli interventi di riqualificazione energetica, effettuati dalle persone fisiche, fuori dell’ambito delle attività di impresa o arti e professioni, si riferiscono a interventi su edifici “unifamiliari”, non adibiti ad abitazione principale.

    I commi 9 e 10 dell’art. 119 del decreto in commento, infatti, prevedono che il bonus spetti per determinati interventi eseguiti soltanto dai condomini e dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa e arti e professioni, sulle singole unità immobiliari, in aggiunta agli IACP e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

    Per gli interventi di risparmio energetico, quindi, il bonus spetta se i lavori sono eseguiti sulle «seconde case», ma soltanto se non «unifamiliari», stante il fatto che queste sono agevolabili esclusivamente se adibite ad abitazione principale; le «seconde case», quindi, collocate nei condomini possono legittimamente fruire del bonus, mentre restano escluse quelle unifamiliari ovvero le singole unità o villette, come definite dal comma 3, dell’art. 17 del dpr 380/2001. (riproduzione riservata)


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