Com’è noto, con l’obiettivo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con un apposito Decreto Legge, al vaglio del Consiglio dei Ministri di oggi (16 marzo 2020), peraltro data di scadenza dei versamenti di tributi e contributi, sono introdotte alcune misure anche per adempimenti e versamenti di natura tributaria.
Si tratta, infatti, di una bozza (soggetta a possibili e ulteriori modifiche), della quale si riepilogano sinteticamente le disposizioni degli adempimenti e versamenti tributari e contributivi (articoli 57, 58 e 59):
- l’articolo 58, comma 2, dispone che le imprese turistico recettive, agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche; associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche; gestori di impianti sportivi, palestre, centri sportivi, piscine; teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club e sale da gioco; gestori di ricevitorie del lotto, lotterie e scommesse; organizzatori di corsi, fiere ed eventi; ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici; parchi divertimento e tematici; aziende termali; asili nido, servizi educativi e didattici; servizi di trasporto passeggeri e stazioni; servizi di noleggio di mezzi di trasporto, di attrezzature sportive e di strutture o attrezzature per manifestazioni e spettacoli, “possono” (facoltà) sospendere i versamenti IVA in scadenza a marzo e quelli per ritenute IRPEF su lavoro dipendente, contributi e premi INAIL in scadenza a marzo e aprile;
- l’articolo 58, comma 3, dispone che per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti di cui al comma 2, i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi;
- l’articolo 59 (comma 2) dispone che chi non gestisce una delle predette attività, ma nel precedente periodo di imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura “non superiore” a 2 milioni di euro, “può” (facoltà) comunque sospendere i versamenti, ma solo quelli in scadenza a marzo, sia per l’IVA che per le altre voci (attenzione: il decreto richiama espressamente ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973, le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, l’Iva e i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l’assicurazione obbligatoria, resta fuori la tassa di concessione per i libri obbligatori, per esempio). Sembra, peraltro, corretto ritenere che, laddove operi, la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali potrebbe non riguardare solo quelli versati con riguardo a lavoratori dipendenti e pensionati, ma anche quelli eventualmente in scadenza nel medesimo periodo con riguardo alla posizione del soggetto imprenditore (per esempio, artigiani e commercianti).
- l’articolo 59 (comma 1) dispone che chi non gestisce una delle attività indicate nell’articolo 57 e nel precedente periodo di imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura “superiore” a 2 milioni di euro “non” beneficia di alcuna sospensione dei versamenti, ma soltanto di un differimento “tecnico” di 4 (quattro) giorni della scadenza del 16 marzo che viene quindi spostata a venerdì prossimo, 20 marzo. Non si tratta di una vera e propria proroga ma di una “rimessione in termini” prevista dal successivo articolo 59 il quale dispone che “i versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi a contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020”;
- l’articolo 57 che dovrebbe valere per tutti (quindi anche per i soggetti “non” ricompresi in precedenza) dispone la cosiddetta “remissione in termini” ovvero che dispone che “i versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi a contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020”; quindi pagamenti senza sanzioni e interessi al 20 marzo 2020.
Per i soggetti che beneficiano della proroga, come si è accennato, il versamento degli “importi sospesi” dovrebbe scattare già dal 31 maggio, in un’unica soluzione, oppure in 5 (cinque) rate mensili di uguale importo (versamenti da maggio a settembre).
Si segnala che, comma 6 dell’attuale articolo 59, per i compensi e le provvigioni che vengono pagate tra l’8 marzo e il 31 marzo, è concessa al lavoratore autonomo e all’agente di chiedere la non applicazione della ritenuta Irpef, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/1973, al sostituto di imposta che provvede all’erogazione, sempre se non ha “sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato” nel mese precedente (febbraio); in tal caso il lavoratore e/o l’agente deve rilasciare immediatamente apposita dichiarazione a chi eroga compensi e/o ricavi dalla quale risulti “che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione”.
Per quanto riguarda, infine, la sospensione generalizzata (quindi per tutte le tipologie di contribuenti e a prescindere dall’entità dei ricavi) degli adempimenti fiscali (diversi dai versamenti) in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio (tra cui, per esempio, la presentazione della dichiarazione annuale Iva), gli stessi dovrebbero essere eseguiti, senza applicazione delle sanzioni, entro il 30 giugno 2020.
Il rinvio è espressamente “limitato” ai versamenti dei tributi indicati e, quindi, non sembrano slittare i versamenti di ciò che non viene “espressamente” specificato; un esempio per tutti, le tasse di concessioni governative obbligatorie per i libri sociali (codice tributo 7085)
Infine, si segnala che l’articolo 68, per chi procede al versamento dei tributi nelle scadenze originarie, prevede una menzione ovvero una specie di encomio da pubblicarsi sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Fabrizio Giovanni Poggiani (riproduzione riservata)
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