Conciliazione con applicazione delle sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo per le liti instaurate tra il 2 gennaio scorso e il 15 febbraio 2023, in cui è parte l’Agenzia delle entrate. Per la verifica della pendenza è sufficiente che alla data indicata sia stata eseguita la notifica del ricorso alla controparte e, in linea a quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità, si estende l’applicazione anche alle cartelle di pagamento, se queste rappresentano il primo e unico atto con il quale la pretesa è stata comunicata al contribuente. Così l’Agenzia delle entrate che, con la circolare 9/E del 19 aprile 2023, ha fornito i chiarimenti sulla conciliazione agevolata delle controversie tributarie, di cui ai commi da 206 a 212 dell’art. 1 della legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023). Preliminarmente, si evidenzia che con il comma 206 dell’art. 1 citato è stata introdotta una conciliazione rafforzata per i processi pendenti al 15 febbraio 2023, posto che l'originario termine del 1° gennaio 2023 è stato posticipato dal D.L. 34/2023 (§ 2). Non si tratta di una nuova definizione agevolata ma, di fatto, dell’ordinaria conciliazione giudiziale, di cui all’art. 48 del d.lgs. 546/1992, come confermato anche dal documento di prassi nell’ambito delle indicazioni sulla conciliazione fuori udienza (§1), ritenendo tale un accordo conciliativo per la definizione totale o parziale della controversia, posta l’adesione della controparte (Agenzia delle Entrate, circolare n. 38/E/2015 § 1.11.2). Tale conciliazione è alternativa alla definizione delle liti pendenti, di cui al comma 186 dell’art. 1 della medesima legge di bilancio, con la conseguenza che il contribuente deve necessariamente valutare se fruire della definizione delle liti oppure della conciliazione agevolata, tenendo presente che nella peggiore delle ipotesi, la definizione delle liti causa lo stralcio di tutte le sanzioni e di tutti gli interessi, la conciliazione presuppone un accordo con l'Agenzia delle Entrate che non ha nessun obbligo in questo senso e la conciliazione giudiziale resta circoscritta agli atti impositivi in senso sostanziale, con esclusione di quelli liquidatori. Come detto, la citata conciliazione agevolata presuppone che il processo penda al 15 febbraio 2023 dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado; per l’Agenzia delle Entrate, l’istituto, nella versione agevolata indicata, si rende applicabile alle liti instaurate tra il 2 gennaio 2023 e il 15 febbraio 2023 aventi per oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate e risulta applicabile unicamente la definizione agevolata mediante conciliazione agevolata e non anche la definizione automatica, di cui ai commi da 186 a 205. Nel documento di prassi è stato precisato che, con riferimento alla pendenza della lite, si deve ritenere sufficiente che, alla data indicata dal legislatore, sia stata eseguita la notifica del ricorso alla controparte e pertanto non appare necessario che, al 15 febbraio 2023, sussista anche l’ulteriore presupposto della costituzione in giudizio, sebbene necessario nei termini prescritti dalla legge. Per le liti che, alla data del 15 febbraio 2023, sono ancora in fase di reclamo/mediazione, decorsi i canonici novanta giorni, al ricorrente costituitosi in giudizio non è preclusa la possibilità di proporre la conciliazione agevolata, ai sensi del citato comma 206 mentre per le liti pendenti presso le corti di giustizia di secondo grado è necessario che l’appello al 15 febbraio 2023 sia notificato alla controparte, non essendo sufficiente la mera pendenza del termine per l’impugnazione. Restano esclusi dalla conciliazione agevolata sia le liti incardinate su dinieghi espressi o taciti di rimborso sia quelle che hanno per oggetto atti che non rappresentano una pretesa tributaria qualificato o che si qualificano come meri atti di riscossione ma l’Agenzia dichiara di tenere conto dell’orientamento giurisprudenziale (Cassazione, Sezioni Unite, n. 18298/2021) che ha ampliato la nozione di atto impositivo, con particolare riferimento alla cartella che rappresenta il primo ed unico atto con la quale la pretesa fiscale risulta comunicata al contribuente, anche a seguito di controlli automatizzati, ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972. Posto che ciascuna delle parti può presentare la relativa istanza e che (Agenzia delle Entrate, circolare n. 2/E/2023) è ammessa la conciliazione parziale della controversia, ma non delle sanzioni, la conciliazione agevolata si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo con abbattimento delle sanzioni a un diciottesimo del minimo previsto e con compensazione delle spese. Il pagamento del dovuto può essere eseguito anche con venti rate trimestrali di pari importo e che dagli importi dovuti devono essere computate in diminuzione le somme già versate dal contribuente a titolo di riscossione provvisoria e, in caso di versamento già eseguito in misura maggiore, è riconosciuto il rimborso dell’eccedenza versata; intervenuto l’accordo, il mancato pagamento delle somme dovute comporta l’iscrizione a ruolo del nuovo credito derivante dall’accordo con applicazione del regime sanzionatorio per omesso versamento, la decadenza della riduzione delle sanzioni e l’applicazione delle sanzioni ordinarie, di cui all’art. 48-ter del d.lgs. 546/1992 (40% del minimo per conciliazione in primo grado e 50% nel secondo grado), aumentate della metà, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 471/1997. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata) |
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