Comunicazione delle fatture emesse e ricevute (“nuovo spesometro”), con chiarimenti non stop. File inviato e ricevuta di presentazione all’Agenzia delle entrate da conservare a cura dell’intermediario.
L’Agenzia delle entrate ha fornito a talune associazioni di categoria e per le vie brevi, ulteriori indicazioni (FAQ) a ridosso della scadenza rinviata (28/09), della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, di cui all’art. 21, dl 78/2010 e comma 3, art. 1, d.lgs. 127/2015.
Le fatture di acquisto fuori campo Iva, infatti, possono essere incluse nelle citate comunicazioni, a discrezione del contribuente, poiché le disposizioni richiamate impongono l’invio dei dati riferibili ai documenti registrate nei registri con la conseguenza che la trasmissione deve avvenire con natura “N2” nella sezione “DTR”.
Nelle operazioni con controparti estere, in assenza di un codice fiscale, ove la cessione e/o prestazione sia resa nei confronti di un soggetto passivo Iva comunitario si rende necessario procedere alla valorizzazione dei campi 2.2.1.1.1 <IdPaese> e 2.2.1.1.2 <IdCodice>, inserendo nel primo campo l’identificato dello stato comunitario e nel secondo il numero di partita Iva del soggetto.
Nel caso in cui la detta cessione e/o prestazione sia resa a un soggetto extracomunitario, i campi da compilare sono il 2.2.1.1.1 <IdPaese> e 2.2.1.1.2 <IdCodice>, indicando nel primo l’identificativo del paese non comunitario e nel secondo un qualsivoglia estremo identificativo.
Un ulteriore caso ricorrente riguarda le fatture emesse con l’applicazione del sistema dell’inversione contabile (“reverse charge”), ai sensi della lettera a), comma 6-bis, art. 21 del decreto Iva, per le quali deve essere indicato, nel campo “DTE” la natura “N6”.
Per i dati già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, come nel caso dei dati STS (Sistema Tessera Sanitaria), è possibile l’inclusione nelle comunicazioni oggetto del presente contributo, poiché le specifiche tecniche e il tracciato ne consentono la trasmissione.
Ulteriore problema riguarda i dati della sede e, alla luce di un recente documento di prassi (Agenzia delle entrate, risoluzione 87/E/2017 punto 5), l’Amministrazione finanziaria ha aperto alla possibilità di valorizzare con dati di default gli elementi non conosciuti, con la conseguenza che, in particolare, in luogo dell’elemento provincia, per il quale è ammesso uno spazio di due caratteri, può essere indicato un valore convenzionale come “DA”.
Lo schema del file in commento non prevede l’indicazione delle singole righe di fattura ma il raggruppamento in blocchi, con la conseguenza che, in presenza di dati che in contabilità sono stati separati, è possibile ripetere più blocchi della stessa fattura all’interno della sezione “Dati di riepilogo”.
Nel caso di un’autofattura, di qualsiasi genere (regolarizzazione o acquisto di servizi da parte di soggetto residente in paese extracomunitario), il soggetto passivo del tributo deve indicare i propri estremi identificativi come cliente e quelli del soggetto da cui ha acquistato beni e/o servizi, ai sensi dell’art. 21, dpr 633/1972.
Pertanto, in presenza di dette autofatture, devono essere compilati i dati “DTR”, inserendo i dati del fornitore, valorizzando il campo >IdPaese>, con il codice del paese extracomunitario, e indicando la natura “N6”.
E’ stato ulteriormente precisato che l’intermediario, ovvero colui che inoltra il file all’Agenzia delle entrate, anche per conto del contribuente, deve conservare lo stesso file “XML”, nonché la ricevuta di avvenuta presentazione.
Infine, in presenza di servizi generici, resi a soggetti passivi comunitari, al contrario di quanto recentemente indicato da taluna stampa specializzata, il contribuente deve identificarle con natura “N6”, anziché “N2”, poiché, anche se giuridicamente le dette operazioni sono da qualificarsi come “non soggette a Iva”, per mancanza del requisito di territorialità, per disposizione cogente, di cui alla lettera a), comma 6, dell’art. 21, dpr 633/1972, nella fattura deve essere riportata la dicitura “inversione contabile, che prende il detto codice; peraltro, trattandosi di operazioni senza Iva, la cui imposta è assolta all’estero, l’indicazione alternativa delle due nature (“N2” o “N6”) è, di fatto, ininfluente ai fini dei calcoli e delle elaborazioni conseguenti. Fabrizio G. Poggiani - ITALIAOGGI. (riproduzione riservata)
Pistoia, PT, Italia
Condividi sui Social Network