L’opzione per la cessione o lo sconto sul corrispettivo, in alternativa alla detrazione diretta da parte del beneficiario, della detrazione maggiorata del 110% e degli altri bonus casa dovrà avvenire in via telematica, utilizzando lo specifico modello, a partire dal prossimo 15 ottobre. La comunicazione deve essere inviata, al massimo, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione. I cessionari, però, non potranno utilizzare il credito d’imposta prima del 1° gennaio del prossimo anno.
Queste le indicazioni fornite con la circolare 24/E/2020 e, soprattutto, con l’atteso provvedimento (n. 283847/2020) dell’Agenzia delle entrate, che attua le disposizioni contenute negli articoli 119 e 121 del dl 34/2020, come convertito con modificazioni nella legge 77/2020.
La recente circolare dell’Agenzia delle entrate (n. 24/E/2020), sul tema, nel paragrafo destinato alle alternative alle detrazioni (§ 7) ricorda le due possibilità, in luogo dell’utilizzo diretto, per il beneficiario di ottenere un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo, nell’ammontare massimo non superiore al corrispettivo stesso da parte del fornitore o di effettuare una cessione del credito d’imposta verso altri soggetti (fornitore, banche o intermediari finanziari).
Quindi, replicando l’esempio dell’agenzia, per un intervento di 30 mila euro, cui corrisponde una detrazione di 33 mila euro (110% di 30 mila), a fronte dello sconto applicato in fattura per un massimo di 30 mila euro, il fornitore ottiene un credito d’imposta pari a 33 mila euro che potrà utilizzare girando ad altro fornitore (quello dei materiali, per esempio) o alle banche che ne attualizzeranno l’ammontare.
Se il credito viene ceduto parzialmente, possibilità prevista dalle norme richiamate, sempre replicando l’esempio di 30 mila euro di spesa sostenuta, il fornitore sconta magari soltanto 10 mila euro, maturando un credito d’imposta pari a 11 mila euro (110% di 10 mila) mentre il contribuente utilizza in dichiarazione la detrazione di 22 mila euro (110% di 20 mila euro) con una ulteriore possibilità, sempre mediante opzione, di effettuare la cessione di tale quota residua.
Il provvedimento delle Entrate interviene per attuare le disposizioni ribadendo la necessità di predisposizione di un modello ad hoc, denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, con il quale i beneficiari dei detti bonus comunicano la propria volontà di utilizzare gli stessi in modalità diverse rispetto alla detrazione diretta.
Sul punto è opportuno ricordare che sono stati recentemente approvati i due decreti relativi alla predisposizione delle asseverazioni e dei requisiti e congruità degli interventi (si veda, ItaliaOggi 30/07/2020 e 1/08/2020) e che, quindi, tutto è pronto per esercitare la facoltà al trasferimento dei bonus casa, ai sensi del citato art. 121 del dl 34/2020.
La possibilità di ottenere lo sconto o di cedere il credito è concessa, ai sensi dell’art. 121, a fronte di interventi concernenti la ristrutturazione edilizia, il risparmio energetico, le misure antisismiche, l’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli, tramite presentazione del modello richiamato, in via telematica, da eseguirsi a cura del fruitore o, in caso di interventi relativi alle parti a comune, a cura dell’amministratore di condominio o di un singolo condomino, in presenza di condomini minimi; per la presentazione è possibile avvalersi anche di intermediari finanziari.
Se la scelta riguarda la detrazione maggiorata del 110% (§ 4.2) è necessario che la comunicazione sia inviata a partire dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio dell’ENEA della ricevuta di trasmissione delle asseverazioni richieste e che l’invio sia eseguito “esclusivamente” dal soggetto che rilascia il visto di conformità (“leggero”), ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 241/1997, come richiamato dal comma 11 del citato art. 119.
La comunicazione è possibile a partire dal prossimo 15 ottobre e, in ogni caso, dovrà essere trasmessa entro il termine (al più tardi) del 16/03 dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione; nel provvedimento si parla del 16/03 dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione giacché il beneficiario può optare per la cessione anche nel corso del periodo di fruibilità, optando anche successivamente per il trasferimento delle quote residue, non ancora utilizzate, presentando la dichiarazione entro il detto termine, se riferibili alle spese sostenute nel 2020 e 2021.
I fornitori e i cessionari (§ 5.1), infine, potranno utilizzare il credito d’imposta ricevuto a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello della ricezione della comunicazione dell’opzione ma, comunque, non prima del prossimo 1° gennaio (2021), confermando preventivamente l’esercizio dell’opzione con le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito web delle Entrate. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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