Bonus verde, pagamento anche con assegno


  • Ristrutturazione straordinaria e non semplice manutenzione

    Per l’ottenimento del “bonus verde” i pagamenti delle spese sostenute possono essere effettuati anche con assegni bancari, postali e circolari. Per fruire della detrazione, però, è necessario che la collocazione di piante e altri vegetali faccia parte di un più ampio intervento di sistemazione a verde degli immobili residenziali.
    Questa la lettura dell’Agenzia delle entrate nella risposta fornita nell’ambito del Videoforum 2018 organizzato dal quotidiano, avente per oggetto la manovra di fine anno e le altre novità fiscali sulla nuova agevolazione destinata alla sistemazione dei giardini e dei terrazzi, di cui al comma 12, art. 1, legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018).
    In dettaglio, le disposizioni appena richiamate prevedono che, limitatamente al periodo d’imposta 2018, spetti una detrazione Irpef del 36% delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, fino ad un ammontare massimo non superiore a 5 mila euro per unità immobiliare ad uso abitativo; la detta agevolazione non è legata ad alcuna ristrutturazione edilizia.
    Possono  fruire della detrazione in commento tutti coloro che sono in possesso dell’unità immobiliare (proprietari, nudi proprietari e titolari di altri diritti reali) nonché coloro che detengono l’unità abitativa con un titolo idoneo (locazione e comodato).
    La detrazione, come indicato dalla norma spetta per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di possi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e giardini pensili; sono agevolabili anche le spese inerenti alla progettazione e manutenzione connessa all’esecuzione degli interventi indicati.
    Sul punto, stante l’indicazione generale degli interventi, l’Agenzia delle entrate, nella risposta a specifico quesito, confermando il bonus per le spese indicate ha, però, affermato, richiamando i contenuti della relazione tecnica (in assenza di specifica indicazione da parte della norma) che si deve trattare di interventi di natura straordinaria, con la conseguenza che sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente, quindi anche la collocazione di piante ed altri vegetali in vasi è agevolabile, a condizione che la detta collocazione faccia parte di un "più ampio” intervento di sistemazione a verde delle unità immobiliari residenziali.
    Si ricorda, inoltre, che sono agevolati gli interventi di sistemazione a verde qualora gli stessi siano eseguiti su unità immobiliari a destinazione abitativa e sulle parti a comune esterne degli edifici condominiali, come indicate dagli articoli 1117 e 1117-bis c.c..
    La detrazione è fruibile, come detto, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 5 mila euro per unità immobiliare, il 36% (quindi l’ammontare massimo di 1.800 euro) deve essere spalmato in dieci quote annuali di pari importo (180 all’anno) a partire dall’anno di sostenimento e nei nove successivi, mentre nel caso di spese eseguite su parti a comune, il limite di spesa rimane ancorato ai 5 mila euro per unità immobiliare e la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota allo stesso imputabile.
    Per poter fruire del bonus è necessario eseguire i pagamenti in modalità tracciabile e, sul punto, l’Agenzia delle entrate, stante l’ampia portata delle disposizioni contenute nel comma 15, dell’art. 1 della legge di bilancio in commento, secondo cui la detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano eseguiti con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, ammette che i relativi pagamenti siano eseguiti non solo con bonifici ma anche a mezzo assegni bancari, postali e/o circolari, nonché con modalità come l’utilizzo di carte di credito e bancomat.
    Infine, è opportuno ricordare che si rendono applicabili le disposizioni indicate nell’art. 16-bis, dpr 917/1986 (Tuir), le quali dispongono la riduzione del bonus al 50% per gli immobili utilizzati in modo promiscuo, il cumulo della detrazione con le agevolazioni destinate agli immobili vincolati e il trasferimento della detrazione non fruita al cessionario (persona fisica) dell’unità immobiliare e all’erede che mantiene la detenzione materiale e diretta dell’immobile. ITALIA OGGI - Fabrizio G. Poggiani (riproduzione riservata)
     


    Pistoia, PT, Italia