Bonus facciate, l'Agenzia delle Entrate aggiorna la guida


  • Visto di conformità e attestazione necessari per cessione e/o sconto in fattura

    Per la cessione o l’ottenimento dello sconto in fattura della detrazione relativa al bonus facciate, il visto di conformità e l’attestazione di congruità delle spese devono essere sempre ottenuti a prescindere che si tratti di interventi di edilizia libera o di importo complessivo inferiore a 10 mila euro anche per le rate residue non fruite. Non è necessario ottenere i detti documenti in caso di utilizzo diretto della detrazione e per le comunicazioni trasmesse entro lo scorso 11 novembre, per le quali è stata rilasciata la relativa ricevuta.

    Queste le ulteriori indicazioni e conferme rilevabili dalla novellata guida sul bonus facciate (settembre 2022) scaricabile dal sito ufficio dell’Agenzia delle entrate che ha preso atto delle recenti modifiche intervenute, sia in tema di riduzione dell’entità sia in tema di maggiori adempimenti richiesti.

    Preliminarmente, si dà atto che si tratta di una detrazione d’imposta, per gli interventi di recupero o restauro dele facciate esterne degli edifici collocati nelle zone A e B o in zone assimilabili, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 e del 60% per quelle sostenute nel 2022, usufruibile dalla generalità dei contribuenti, ovvero residenti e non residenti, persone fisiche o imprese.

    Confermando il recupero in dieci quote annuali e l’ambito soggettivo (dalle persone fisiche fino alle associazioni professionali) e oggettivo (immobili di qualsiasi categoria catastale, compresi gli strumentali) è importante soffermarsi su talune indicazioni, recentemente confermate o aggiornate.

    Per le spese relative agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici risulta rilevante la data del bonifico eseguito dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da pare di ogni singolo condomino.

    Stante la possibilità di utilizzo alternativo (sconto in fattura o cessione del credito) la guida ricorda che, ai sensi dell’art. 121 del d.l. 34/2020, recentemente modificato, il fornitore può recuperare il contributo anticipato come credito d’imposta e lo può cedere ad altri soggetti, comprese banche e altri istituti finanziari, senza possibilità di ulteriori cessioni, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario o imprese assicurative autorizzate; questi ultimi soggetti possono effettuare l cessione a favore di soggetti diversi da consumatori e/o utenti, quindi imprese o professionisti.

    Dal 12 novembre dello scorso anno, per cedere o ottenere lo sconto in fattura, il contribuente deve procurarsi il visto di conformità e l’attestazione di congruità delle spese, a prescindere che si tratti di interventi eseguiti in edilizia libera o di ammontare complessivo non superiore a 10 mila euro, non solo per l’intero credito ma anche per le comunicazioni che hanno per oggetto le rate residue non fruite delle detrazioni, il cui accordo è stato perfezionato a partire dal 12/11/2021; visto e attestazione di congruità, invece, non sono mai necessari in caso di utilizzo diretto e in dichiarazione o per le comunicazioni trasmesse entro lo scorso 11/11/2021.

    Per le spese sostenute nel 2021, la comunicazione doveva essere trasmessa entro il 29/04/2022 mentre per i titolari di partita Iva e i soggetti Ires la comunicazione, riferibile alla detrazione maturata nel 2021, potrà essere inviata entro e non oltre il 15/10/2022 (si veda ItaliaOggi, 4/10/2022).

    Gli interventi di rifacimento della facciata che impattano sull’aspetto termico devono interessare oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente da determinarsi tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente lorda, comprensiva di pareti verticali, pavimenti, tetti e infissi, confinante con l’esterno, vani freddi o terreno; per detti interventi è necessario, inoltre, acquisire e conservare la scheda descrittiva dell’intervento e dei materiali, l’asseverazione, l’attestato di prestazione energetica, la copia della relazione tecnica, di cui al comma 1, art. 8 del d.lgs. 192/2005 e la copia della mail inviata all’Enea con l’indicazione del codice CPID.

    Infine, il pagamento, per le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, deve avvenire mediante bonifico parlante anche utilizzando le causali relative al recupero del patrimonio edilizio o alla riqualificazione energetica degli edifici, richiamando gli estremi della legge 160/2019, mentre per le imprese il pagamento resta libero in quanto lo stesso non assume rilevanza per la determinazione del reddito d’impresa; per gli interventi sulle parti comuni, inoltre, gli adempimenti possono essere sviluppati da uno dei condomini, delegato, o dall’amministratore di condominio. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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