Non è necessaria l’iscrizione nella gestione previdenziale agricola, per il coniuge e i parenti in linea retta che, per l’acquisto di fondi rustici, chiedono l’applicazione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina.
Questo l’orientamento dell’Agenzia delle entrate dopo la novità introdotta dai commi 906 e 907, dell’art. 1, legge 208/2015 (Stabilità 2016), avente a oggetto l’estensione dell’agevolazione destinata ai coltivatori diretti (CD) e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) per l’acquisto di terreni agricoli.
La novità è estremamente interessante giacché, in luogo dell’aliquota del 15%, è possibile applicare le imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e quella catastale nella misura dell’1%, invocando le disposizioni, di cui al comma 4-bis, dell’art. 2, dl 194/2009, convertito nella Legge 25/2010.
Detta agevolazione competeva, da tempo, ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli professionali e alle società agricole, se quest’ultime erano rappresentate da almeno un socio o un amministratore in possesso della qualifica di IAP.
Inoltre, sulla base di tale disposizione, l’agevolazione trova la sua comune applicazione agli acquisti eseguiti dai detti soggetti che risultano iscritti nella gestione previdenziale agricola.
La Stabilità 2016 ha esteso l’agevolazione anche agli acquisti a titolo oneroso eseguiti dal coniuge e/o dai parenti in linea retta, conviventi con i detti soggetti (CD o IAP), purché già proprietari di terreni agricoli, nonché ai proprietari di masi chiusi, di cui alla Legge 17/2001 della Provincia autonoma di Bolzano.
Le Entrate, in tal caso, fermo restando l’applicazione delle cause di decadenza, indicate dal citato comma 4-bis, qualora siano alienati volontariamente i fondi prima del decorso di un quinquennio o sia cessata la coltivazione degli stessi, ritengono che per il coniuge e per i parenti in linea retta non sia necessaria l’iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale agricola per l’acquisto di fondi rustici con l’applicazione della citata agevolazione.
Detto ampliamento si aggiunge, inevitabilmente, a quello prescritto dal comma 3, dell’art. 11, d.lgs. 228/2001 che esclude la decadenza nel caso in cui il godimento del terreno, acquisito con la detta agevolazione, sia concesso, anche prima del quinquennio, al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. Fabrizio G. Poggiani (riproduzione riservata)
Piccola proprietà contadina
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12/02/2016Agevolazioni piccola proprietà contadina e iscrione alla relativa previdenza
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