Dopo la recente risposta dell’Agenzia delle entrate sull’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0, compensazioni con la delega F24 da rifare e quadri RU, già presentati, tutti da rettificare. Naturalmente tutto manualmente.
L’Agenzia delle entrate ha risposto a un quesito relativo al corretto utilizzo del credito d’imposta, di cui al comma 1059 dell’art. 1 della legge 232/2016, per gli investimenti in beni strumentali nuovi (Transizione 4.0) e alla conseguente compilazione del quadro RU dichiarativo (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq-societa-di-capitali-2022).
Nella domanda è stato evidenziato l’acquisto di un bene strumentale nuovo, entrato in funzione nel 2021 ma interconnesso nell’anno successivo (2022), per il quale l’impresa ha beneficiato del credito d’imposta in misura ridotta pari al 10% del costo sostenuto nell’anno di entrata in funzione del bene ovvero nella medesima aliquota spettante in relazione agli investimenti in beni strumentali ordinari, diversi da quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, stante il fatto che la fruizione del credito d’imposta nella misura piena (50%) decorre, per espressa previsione normativa, a partire dall’anno in cui è avvenuta l’interconnessione.
In aggiunta, con riferimento alla detta fattispecie, è stato richiesto anche la modalità di compilazione del quadro “RU” inserito nelle dichiarazioni dei redditi.
L’Agenzia delle entrate (FAQ) ritiene che l’impresa debba compilare il quadro indicato (RU) del modello REDDITI 2022 indicando nel rigo RU1 il codice credito 2L corrispondente alla tipologia dei beni agevolati con la disciplina della Transizione 4.0, richiamando le istruzioni al modello che, ai fini della individuazione del codice del credito da utilizzare, prescindono sia dall’entrata in funzione del bene sia dell’avvenuta interconnessione dello stesso, indicando ulteriormente, nel rigo RU5 l’ammontare del credito d’imposta nella misura piena (50%) e nel rigo RU130, colonna 4, l’ammontare complessivo del costo sostenuto dall’impresa.
Peraltro, l’agenzia precisa ulteriormente che nonostante l’indicazione nel rigo della percentuale del 50%, resta fermo l’utilizzo nella percentuale ridotta al 10% per la quota annuale pari a 1/3, con la conseguenza che nel rigo RU12 del modello REDDITI 2022, il contribuente deve indicare il credito residuo da riportare nell’anno successivo e nella successiva dichiarazione e che il credito in misura piena deve essere utilizzato dall’anno di interconnessione, decurtato da quanto utilizzato e suddiviso in un nuovo triennio.
Non solo, per la compensazione del credito tramite delega F24, l’impresa avrebbe dovuto utilizzare il codice 6936, corrispondente alla natura degli investimenti realizzati, inserendo nel campo “anno di riferimento”, l’anno di entrata in funzione del bene; in seguito all’intervenuta connessione, il predetto campo doveva essere valorizzato con l’anno in cui questa si è verificata con la conseguenza che, qualora per la compensazione sia stato erroneamente utilizzato il codice tributo 6935, l’impresa può chiedere, in qualsiasi momento, anche dopo aver ricevuto l’eventuale comunicazione d’irregolarità, la correzione del modello F24, tramite CIVIS, oppure direttamente agli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate, senza applicazione di sanzioni.
Nel caso in cui l’impresa sia a conoscenza che il bene non verrà mai interconnesso, l’importo residuo da indicare nel rigo RU12 deve essere ridotto della quota corrispondente alla maggiorazione riconosciuta per i beni agevolabili Transizione 4.0, barrando la casella 1 del medesimo rigo.
Purtroppo, però, la maggioranza dei software utilizzati non si sono comportati in questo modo, né per quanto riguarda i codici tributo utilizzati in F24, né per quanto riguarda la compilazione del Q/RU, in relazione al fatto che il documento di prassi che ha istituito i codici tributo, non ha specificato la casistica di interconnessione tardiva, ma, al contrario, ha previsto tassativamente che il codice tributo indicato (6936) rechi l’anno di interconnessione.
Pertanto, da gennaio 2021 (mese di uscita della risoluzione) in caso di interconnessione tardiva, con utilizzo del credito “ridotto” nell’anno di entrata in funzione, tutti (anche coloro che non hanno utilizzato il software, ma hanno proceduto con la redazione manuale) hanno utilizzato il codice 6935, passando al codice 6936 soltanto dall’anno di interconnessione, con l’ulteriore aggravio che la compilazione del quadro RU della dichiarazione è avvenuta, di conseguenza, nell’anno di entrata in funzione, con indicazione del codice L3 e nell’anno di interconnessione indicazione del codice 2L. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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