Società di comodo con possibile disapplicazione della disciplina causa COVID-19


  • Disapplicazione parziale se le locazioni hanno subito una contrazione

    Disapplicazione della disciplina sulle società non operative possibile per effetto della pandemia Covid-19. La società immobiliare, che ha subito la contrazione dei canoni locativi per effetto delle restrizioni derivanti dall’emergenza pandemica, posta l’adeguata documentazione, può ritenersi in un periodo di non normale svolgimento della propria attività.

    Così l’Agenzia delle entrate, direzione regionale della Toscana, che, con una risposta (n. 911-486/2022) a un preciso interpello è intervenuta sulla disciplina delle società non operative, di cui all’art. 30 della legge 724/1994, con particolare riferimento al periodo d’imposta 2021.

    Preliminarmente, si ricorda che recentemente il legislatore è intervenuto, con l’art. 9 del dl 73/2022 (decreto Semplificazioni), per abrogare la disciplina delle società in perdita sistemica, di cui ai commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies dell’art. 2 del dl 138/2011 convertito, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2022, con la conseguenza che le penalizzazioni previste dall'art. 30 della legge 724/1994 non troveranno applicazione per il periodo di imposta 2022 (solare) nel caso in cui i periodi di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale o quattro dei periodi appena indicati risultino in perdita e il restante presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.

    Il legislatore, però, non è intervenuto sulla disciplina delle società non operative (o di comodo), di cui all’art. 30 della legge 724/1994, che prevede, in linea di principio, il superamento di un test, al mancato superamento del quale scatta, per insufficienza di ricavi e ai fini delle imposte dirette, l'imputazione di un reddito minimo, oltre che limitazioni all'utilizzo delle perdite fiscali e l’applicazione di una maggiorazione Ires pari al 10,5%.

    Come rilevato dalla stessa Agenzia delle entrate (circ. 23/E/2012 § 1) le cause di esclusione, previste dal comma 1 dell'art. 30 della legge 724/1994, sono comuni alle due tipologie di società di comodo (non operative e in perdita sistemica) e, quindi, in presenza anche di una soltanto di dette cause, nessuna delle due discipline si applica, mentre, con riguardo alle cause di disapplicazione per le società non operative, si rende necessario fare riferimento al provvedimento direttoriale del 14/02/2008 dell’Agenzia delle entrate.

    Con l’istanza di interpello, il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, avente a oggetto la gestione di immobili a uso commerciale (categorie  C/1 e A/10) ha fatto presente che, nel corso del triennio 2019/2021, in relazione alla pandemia da Covid-19, molte attività economiche sono state congelate con la conseguente riduzione della domanda di immobili a uso commerciale; la detta situazione ha determinato, in concreto e nella fattispecie esposta, il mancato e ordinario svolgimento della propria attività, con una richiesta sistematica di riduzione dei canoni di locazione inizialmente convenuti.

    Sulla base di questa acclarata situazione, come comprovata dalla documentazione allegata, la società ritiene sussistenti le oggettive situazioni che hanno impedito il superamento del test di operatività, con la conseguenza che ritiene altresì possibile disapplicare la disciplina delle società di comodo, di cui al citato art. 30 della legge 724/194 per il periodo d’imposta 2021 e la disapplicazione delle norme tributarie che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta e quant’altro altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario.

    L’Agenzia delle entrate, nella risposta, richiama in apertura il comma 4-bis del citato art. 30, concernente la sussistenza delle oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze, dei proventi e, di conseguenza, del reddito e, richiamando una datata circolare (circ. 5/E/1997 § 4.2), osserva che, per quanto evidenziato  e documentato nell’istanza, prendendo atto che solo una parte del patrimonio immobiliare è stata indicata dall’istante, ritiene che il periodo d’imposta 2021 possa essere considerato un periodo di non normale svolgimento dell’attività, stante il fatto che il mancato raggiungimento dei ricavi minimi è sostanzialmente dipeso da circostanze esogene e indipendenti dalla volontà aziendale, tra cui e su tutte la crisi pandemica da Covid-19, come comprovato da adeguata documentazione.

    L’istanza, inevitabilmente, è stata accolta parzialmente e il contribuente è stato invitato a eseguire il test eliminando nei calcoli il valore degli asset interessati dal parere in commento, sia dei ricavi a essi direttamente correlabili. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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