Regime forfetario con cessione quote prima dell'ingresso


  • I contribuenti per l’ingresso nel regime forfetario possono accedere passando da quello applicato senza attendere il decorso del triennio

    I contribuenti in possesso dei nuovi requisiti (2019) per l’ingresso nel regime forfetario possono accedere al detto regime, passando da quello applicato senza attendere il decorso del triennio. Il regime è naturale ma per l’ingresso si deve tenere conto della nuova soglia unica e dell’assenza di condizioni inibenti prima dell’inizio del periodo d’imposta di applicazione.
    Queste sono alcune precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, sul tema delle modifiche introdotte al regime forfetario, di cui alla legge 190/2014, come modificata dalla legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019) nell’ambito del VideoForum 2019 di ieri, organizzato dal quotidiano.
    Innanzitutto, le Entrate hanno confermato che in caso di sforamento, al 31/12/2018, delle vecchie soglie, il contribuente resta nel regime forfetario se, nel medesimo periodo (2018), realizza ricavi inferiori alla soglia unica di 65 mila euro (l’esempio era indicato per ricavi realizzati al 31/12/2018 pari a 60 mila euro).
    Il comma 9, dell’art. 1 della legge 145/2018 è intervenuta sul comma 54, dell’art. 1 della legge 190/2014, modificando le cause ostative all’accesso ed elevando le soglie dei ricavi e compensi per l’accesso a 65 mila euro ragguagliati all’anno, ma ha anche eliminato e/o modificato talune cause ostative come, per esempio, quella relativa al possesso di beni strumentali, il cui costo complessivo superava i 20 mila euro.
    Sul punto l’agenzia ha affermato che i soggetti, che nell’anno 2018 erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti previsti dalle disposizioni all’epoca vigenti, ai fini dell’accesso al regime, possono applicare il forfetario stante il fatto che il regime è naturale, addirittura senza effettuare alcuna comunicazione preventiva o successiva, con l’ulteriore conseguenza che non è necessaria alcuna opzione.
    Resta da valutare la condizione ostativa sulla partecipazione dei contribuenti in società a responsabilità limitata, dopo le modifiche intervenute al comma 57, dell’art. 1 della legge 190/2014, se il soggetto partecipa, avendone il controllo, in società operanti nel medesimo comparto di quello esercitato individualmente, ma l’agenzia precisa che non sussiste preclusione nell’applicazione del detto regime agevolativo nel caso in cui il contribuente, nell’anno precedente a quelli di ingresso, proceda “preventivamente” alla rimozione delle dette cause ostative.
    Sul punto, un ulteriore risposta precisa che, nel caso del contribuente che acquisti le quote di una società a responsabilità limitata in data 28/12/2019, il detto soggetto esce dal regime forfetario dal periodo successivo se, a seguito di detto acquisto, controlla direttamente o indirettamente la società a responsabilità limitata, la quale esercita un’attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dal contribuente.
    Per verificare la presenza della condizione inibente relativa all’attività esercitata nei confronti dei datori di lavoro, le Entrate precisano che occorre considerare se l’esercizio dell’attività sia esercitata in misura prevalente verso tali soggetti tenendo conto, quali parametri, dei ricavi e/o compensi conseguiti.
    Nel calcolo dei ricavi e/o compensi per l’accesso al regime forfetario devono essere considerati anche quelli fuori dal campo di applicazione Iva (come i diritti d’autore).
    Il comma 63, dell’art. 1 della legge 190/2014 dispone che, l’eccedenza detraibile dell’Iva emergente dalla dichiarazione presentata dai contribuenti che aderiscono al regime, relativa all’ultimo anno in cui l’Iva è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso o può essere utilizzata in compensazione, ai sensi dell’art. 17, d.lgs. 241/1991, con la conseguenza che anche l’acconto Iva, versato a dicembre 2018, nel caso di passaggio al forfetario 2019, potrà essere recuperato in tal modo.
    Infine, confermata la validità del “comportamento concludente”, come indicato dai numerosi documenti di prassi indicati nella risposta (circ. 11/E/2017 e ris. 64/E/2018), l’Agenzia delle entrate precisa che i contribuenti, in possesso dei requisiti per accedere al regime agevolativo, possono, naturalmente, transitare dal regime semplificato, orientato alla cassa, al regime forfetario.
    In tal caso, il contribuente in possesso dei requisiti, che abbia optato per l’applicazione del regime semplificato di cassa, di cui all’art. 18, dpr 600/1973, può passare al regime agevolato senza attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbia scelto la modalità di gestione dei pagamenti tarato sulla registrazione dei documenti, di cui al comma 5, dell’art. 18. (riproduzione riservata)


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