Dal prossimo 1° gennaio i contribuenti minori dovranno annotare cronologicamente, in appositi e distinti registri, gli incassi delle fatture emesse e i pagamenti delle fatture ricevute.
Per ciascuna spesa e per ogni ricavo, quindi, dovrà essere fornita la generalità del soggetto che ha eseguito il pagamento e/o l’incasso e gli estremi del documento. Resta possibile, però, evitare le dette annotazioni, considerando incassate e pagate le fatture al momento della registrazione ai fini Iva.
Questa la nuova operatività, introdotta dal disegno di legge di bilancio 2017 sul tema delle semplificazioni, per le imprese minori che passeranno da una determinazione del reddito d’impresa per competenza a un “regime di cassa”, per effetto delle modifiche apportate, in particolare, all’art. 66 del dpr 917/1986 (Tuir).
In estrema sintesi, il reddito ai fini Irpef, ma anche il valore della produzione ai fini Irap, delle imprese in regime di contabilità semplificata sarà determinato tenendo conto dei flussi di cassa, in analogia di quanto già avviene per la determinazione del reddito dei professionisti; resta possibile, comunque, scegliere se considerare quale data di incasso e pagamento quella effettiva o, per opzione, quella di registrazione dei documenti ai fini Iva.
Il regime è “naturale”, quindi si entra in automatico dal prossimo 1° gennaio e se ne esce solo con opzione (e/o per comportamento concludente) per l’applicazione della contabilità ordinaria, e, come ormai noto, si rende applicabile alle imprese che, nell’anno precedente, hanno conseguito un ammontare di ricavi non superiore a 400 mila euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, e a 700 mila euro, per le altre attività, tenendo conto dei ricavi potenzialmente realizzabili per le imprese che iniziano l’attività nell’anno.
Rispetto al criterio precedentemente applicabile, entrano nel computo, per la determinazione del reddito, i ricavi, di cui all’art. 57 del Tuir, ovvero il valore normale dei beni destinati al consumo personale e/o familiare dell’imprenditore, cui si aggiungono i proventi immobiliari, di cui all’art. 90, comma 1, del medesimo testo unico, le plusvalenze e le sopravvenienze attive, deducendo le spese sostenute, le minusvalenze e le sopravvenienze passive, senza più computare le rimanenze iniziali e finali, ma tenendo conto degli ammortamenti e degli accantonamenti per quiescenza.
Restano validi i criteri di determinazione del costo e del valore normale dei beni, di cui ai commi 1 e 2, dell’art. 110 del testo unico, ma viene eliminata la deduzione per competenza dei costi dei contratti a corrispettivi specifici e delle spese di competenza di due periodi d’imposta, nonché delle spese non superiori a mille euro.
Stessa falsariga per la determinazione del valore della produzione Irap per le società personali e le imprese individuali e, in tema di contabilità, viene modificato l’art. 18 del dpr 600/1973 con l’introduzione dell’ulteriore obbligo di annotazione cronologica su apposito e distinto registro dei ricavi percepiti e delle spese sostenute nell’esercizio, fatta salva l’opzione, triennale, che permette di dare per incassati i ricavi e pagate le spese sulla base della data di registrazione dei documenti in ambito Iva.
Problematiche potranno emergere per la verifica della corretta data da utilizzare per dare incassato o pagato il documento e, quindi, per determinare puntualmente il reddito d’impresa per cassa, giacché, se non si opta per la finzione giuridica di avvenuto incasso o pagamento sulla base di registrazione dei documenti ai fini Iva, a cavallo dell’esercizio si potrebbero verificare situazioni critiche, soprattutto per pagamenti o incassi avvenuti mediante assegni bancari e/o bonifici.
Sul punto, salvo ulteriori chiarimenti in precisi documenti di prassi o, addirittura, con indicazioni nel provvedimento attuativo del ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il prossimo 31 gennaio, potrebbe soccorrere la copiosa prassi emanata per la determinazione del reddito professionale (lavoro autonomo) con il quale (circ. 38/E/2010) l’Agenzia delle entrate ha precisato che l’assegno bancario acquisito nel dicembre e incassato nel gennaio successivo forma reddito al momento della ricezione materiale del titolo e, in presenza di un bonifico, la data valida resta quella in cui viene registrato l’accredito sul conto corrente, escludendo la valuta, la data di esecuzione da parte dell’ordinante e la data di comunicazione dell’esecuzione del pagamento. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI. (riproduzione riservata)
Pistoia, PT, Italia
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